Concorsi: quali dati possono essere pubblicati online e quali no?
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato con provvedimento del 9 ottobre un articolato documento di FAQ volto a chiarire quali dati possano essere trattati e soprattutto diffusi online dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle procedure dei concorsi pubblici
Il provvedimento nasce a seguito dei numerosi reclami e segnalazioni relativi alla pubblicazione non conforme di graduatorie, elenchi di candidati, punteggi e informazioni sensibili, spesso accessibili tramite motori di ricerca e quindi potenzialmente consultabili senza limiti di tempo.
Il documento chiarisce come la diffusione sul web di informazioni personali rappresenti una forma di trattamento particolarmente invasiva, poiché consente un accesso indiscriminato a dati che possono rimanere online permanentemente ed essere riutilizzati da terzi. Per questo motivo il Garante ribadisce la necessità di adottare criteri stringenti di minimizzazione, selezionando solo i dati effettivamente necessari e autorizzati dalla normativa vigente.
Le nuove disposizioni si coordinano con la riforma del Portale InPA (art. 35-ter d.lgs. 165/2001), confermando l’obbligo di pubblicazione solo degli elementi indispensabili a garantire trasparenza e diritto di impugnazione.
Vediamo le principali indicazioni ed esempi .
Le norme sulla pubblicazione dei dati concorsuali
Si ricorda che con l’introduzione del Portale InPA, le amministrazioni non sono più tenute alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo si assolve attraverso:
Le graduatorie intermedie – di merito, titoli e riserve – non possono essere pubblicate online, ma devono essere rese accessibili esclusivamente ai partecipanti tramite area riservata.
All’interno di tale spazio gli enti devono fornire:
- nome e cognome
- posizione attribuita
- punteggio complessivo
- mera indicazione dell’eventuale ricorrenza di preferenze (es. con un asterisco)
Senza specificare la natura del titolo, per evitare la diffusione indiretta di informazioni sensibili.
È inoltre vietata la pubblicazione online degli esiti delle prove orali, che devono invece essere affissi solo nei locali fisici della sede d’esame e per il tempo strettamente necessario.
Secondo il provvedimento, la base giuridica che consente alle amministrazioni pubbliche di trattare dati personali dei partecipanti ai concorsi risiede nell’adempimento di obblighi legali e nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico (artt. 5 e 6 GDPR; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy)
Tuttavia, la possibilità di diffondere online tali dati è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore: si tratta principalmente della pubblicazione delle graduatorie finali dei soli vincitori, in conformità al d.lgs. 33/2013 e alle linee guida ANAC.
Dalle FAQ emergono chiaramente i dati che possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso o sul portale INPA,
Istruzioni operative per le amministrazioni e i consulenti
Il Garante specifica per i responsabili del trattamento, ai dirigenti delle risorse umane e ai consulenti che supportano gli enti nella gestione dei concorsi , che il principio cardine è quello della minimizzazione della diffusione dei dati.
Quindi, prima di pubblicare qualsiasi documento, l’amministrazione deve verificare se la pubblicazione è prevista dalla legge; se il dato è necessario per trasparenza e tutela giurisdizionale; se può essere omesso o sostituito da un’indicazione sintetica.
In generale è consigliabile
- pubblicare solo i dati dei vincitori.
- Usare la data di nascita esclusivamente per distinguere omonimi.
- Non inserire diciture quali “idoneo non vincitore”, “escluso”, “ammesso con riserva”.
- Non pubblicare riferimenti a leggi o categorie che possono rivelare condizioni sensibili (es. legge 104/1992, invalidità).
Gli atti non destinati alla diffusione online devono essere caricati:
- nell’area riservata del portale InPA;
- oppure in un’area protetta del sito istituzionale, accessibile tramite credenziali.
In quest’ambito è possibile comunicare ai candidati informazioni più dettagliate, sempre nel rispetto del principio di necessità.
Le FAQ chiariscono infine che il bando di concorso o un regolamento interno non possono prevedere la pubblicazione di ulteriori dati personali oltre quelli stabiliti dalla normativa nazionale.
Le amministrazioni non hanno autonomia in materia di diffusione dei dati personali e non possono introdurre discipline “locali” difformi.
Concorsi pubblici: riepilogo dei dati pubblicabili e non
Per praticità riepiloghiamo le indicazioni del Garante nella tabella seguente:
| Tipo di dato | Esempio | Pubblicabile online sul sito PA | Note operative |
|---|---|---|---|
| Nome e cognome dei vincitori | Mario Rossi | Sì | Può essere pubblicato nella graduatoria finale per obblighi di pubblicità e trasparenza. |
| Data di nascita (solo per omonimia) | Mario Rossi, nato il 12/03/1990 | Sì, in casi limitati | Indicabile solo se necessario a distinguere omonimi tra i vincitori. |
| Posizione in graduatoria dei vincitori | 1°, 2°, 3° classificato | Sì | Elemento essenziale della graduatoria finale pubblicabile. |
| Punteggio complessivo dei vincitori | 85/100 | Sì (facoltativo) | La pubblicazione del punteggio è rimessa alla valutazione dell’amministrazione. |
| Dati degli idonei non vincitori | Elenco idonei non assunti | No (salvo scorrimento) | Pubblicabili solo se, con lo scorrimento, diventano vincitori. |
| Dati dei non idonei o assenti | Candidati bocciati o non presentati | No | Non devono comparire online in graduatorie o elenchi pubblici. |
| Titoli di preferenza o precedenza | Appartenenza a categorie protette, benefici L. 104/1992 o L. 68/1999 | No | Possono rivelare dati sensibili (salute, disabilità, condizioni familiari). Non indicare né il titolo né il riferimento normativo. |
| Cause di esclusione o ammissione con riserva | “Escluso per mancanza requisiti”, “Ammesso con riserva per ricorso pendente” | No | Non vanno riportate in graduatoria pubblica, neppure con sigle o acronimi. |
| Dati relativi a condanne penali o reati | Esiti controlli casellario giudiziale | No | La loro diffusione online è espressamente vietata dalla normativa privacy. |
| Dati contenuti negli atti endoprocedimentali | Verbali di commissione, elaborati tecnici, valutazione dettagliata dei titoli | No | Possono essere messi a disposizione solo dei partecipanti, in area riservata (es. Portale InPA). |
| Esiti delle prove orali con elenco candidati | Elenco candidati esaminati con voto prova orale | No (online) | Devono essere affissi solo nei locali d’esame e per il tempo strettamente necessario. |
| Indicazioni che rivelano indirettamente lo stato di salute | Riferimenti a “categorie L. 104/1992”, “disabili L. 68/1999”, “orfani di caduti per servizio” | No | Anche il mero rimando alla legge può far emergere informazioni sullo stato di salute del candidato o dei familiari. |
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