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Concorsi: quali dati possono essere pubblicati online e quali no?

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato con provvedimento del 9 ottobre  un articolato documento di FAQ volto a chiarire quali dati possano essere trattati e soprattutto diffusi online dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle procedure dei concorsi pubblici 

Il provvedimento nasce a seguito dei numerosi reclami e segnalazioni relativi alla pubblicazione non conforme di graduatorie, elenchi di candidati, punteggi e informazioni sensibili, spesso accessibili tramite motori di ricerca e quindi potenzialmente consultabili senza limiti di tempo.

Il documento chiarisce come la diffusione sul web di informazioni personali rappresenti una forma di trattamento particolarmente invasiva, poiché consente un accesso indiscriminato a dati che possono rimanere online permanentemente ed essere riutilizzati da terzi. Per questo motivo il Garante ribadisce la necessità di adottare criteri stringenti di minimizzazione, selezionando solo i dati effettivamente necessari e autorizzati dalla normativa vigente.

Le nuove disposizioni si coordinano con la riforma del Portale InPA (art. 35-ter d.lgs. 165/2001), confermando l’obbligo di pubblicazione solo degli elementi indispensabili a garantire trasparenza e diritto di impugnazione.

Vediamo le principali indicazioni ed esempi .

Le norme sulla pubblicazione dei dati concorsuali

Si ricorda che con l’introduzione del Portale InPA, le amministrazioni non sono più tenute alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo si assolve attraverso:

Le graduatorie intermedie – di merito, titoli e riserve – non possono essere pubblicate online, ma devono essere rese accessibili esclusivamente ai partecipanti tramite area riservata.

All’interno di tale spazio gli enti devono fornire:

  • nome e cognome
  • posizione attribuita
  • punteggio complessivo
  • mera indicazione dell’eventuale ricorrenza di preferenze (es. con un asterisco)

Senza specificare la natura del titolo, per evitare la diffusione indiretta di informazioni sensibili.

È inoltre vietata la pubblicazione online degli esiti delle prove orali, che devono invece essere affissi solo nei locali fisici della sede d’esame e per il tempo strettamente necessario.

Secondo il provvedimento, la base giuridica che consente alle amministrazioni pubbliche di trattare dati personali dei partecipanti ai concorsi risiede nell’adempimento di obblighi legali e nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico (artt. 5 e 6 GDPR; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy) 

Tuttavia, la possibilità di diffondere online tali dati è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore: si tratta principalmente della pubblicazione delle graduatorie finali dei soli vincitori, in conformità al d.lgs. 33/2013 e alle linee guida ANAC.

Dalle FAQ emergono chiaramente i dati che possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso o sul portale INPA,

Istruzioni operative per le amministrazioni e i consulenti

Il Garante specifica per i responsabili del trattamento, ai dirigenti delle risorse umane e ai consulenti che supportano gli enti nella gestione dei concorsi , che il principio cardine è quello della minimizzazione della diffusione dei dati.

Quindi, prima di pubblicare qualsiasi documento, l’amministrazione deve verificare se la pubblicazione è prevista dalla legge; se il dato è necessario per trasparenza e tutela giurisdizionale;  se può essere omesso o sostituito da un’indicazione sintetica.

In generale è consigliabile

  •  pubblicare solo i dati dei vincitori.
  • Usare la data di nascita esclusivamente per distinguere omonimi.
  • Non inserire diciture quali “idoneo non vincitore”, “escluso”, “ammesso con riserva”.
  • Non pubblicare riferimenti a leggi o categorie che possono rivelare condizioni sensibili (es. legge 104/1992, invalidità).

Gli atti non destinati alla diffusione online devono essere caricati:

  • nell’area riservata del portale InPA;
  • oppure in un’area protetta del sito istituzionale, accessibile tramite credenziali.

In quest’ambito è possibile comunicare ai candidati informazioni più dettagliate, sempre nel rispetto del principio di necessità.

Le FAQ chiariscono  infine che il bando di concorso o un regolamento interno non possono prevedere la pubblicazione di ulteriori dati personali oltre quelli stabiliti dalla normativa nazionale.

Le amministrazioni non hanno autonomia in materia di diffusione dei dati personali e non possono introdurre discipline “locali” difformi.

Concorsi pubblici: riepilogo dei dati pubblicabili e non

 Per praticità riepiloghiamo le indicazioni  del Garante nella tabella seguente:

Tipo di dato Esempio Pubblicabile online sul sito PA Note operative
Nome e cognome dei vincitori Mario Rossi Può essere pubblicato nella graduatoria finale per obblighi di pubblicità e trasparenza.
Data di nascita (solo per omonimia) Mario Rossi, nato il 12/03/1990 Sì, in casi limitati Indicabile solo se necessario a distinguere omonimi tra i vincitori.
Posizione in graduatoria dei vincitori 1°, 2°, 3° classificato Elemento essenziale della graduatoria finale pubblicabile.
Punteggio complessivo dei vincitori 85/100 Sì (facoltativo) La pubblicazione del punteggio è rimessa alla valutazione dell’amministrazione.
Dati degli idonei non vincitori Elenco idonei non assunti No (salvo scorrimento) Pubblicabili solo se, con lo scorrimento, diventano vincitori.
Dati dei non idonei o assenti Candidati bocciati o non presentati No Non devono comparire online in graduatorie o elenchi pubblici.
Titoli di preferenza o precedenza Appartenenza a categorie protette, benefici L. 104/1992 o L. 68/1999 No Possono rivelare dati sensibili (salute, disabilità, condizioni familiari). Non indicare né il titolo né il riferimento normativo.
Cause di esclusione o ammissione con riserva “Escluso per mancanza requisiti”, “Ammesso con riserva per ricorso pendente” No Non vanno riportate in graduatoria pubblica, neppure con sigle o acronimi.
Dati relativi a condanne penali o reati Esiti controlli casellario giudiziale No La loro diffusione online è espressamente vietata dalla normativa privacy.
Dati contenuti negli atti endoprocedimentali Verbali di commissione, elaborati tecnici, valutazione dettagliata dei titoli No Possono essere messi a disposizione solo dei partecipanti, in area riservata (es. Portale InPA).
Esiti delle prove orali con elenco candidati Elenco candidati esaminati con voto prova orale No (online) Devono essere affissi solo nei locali d’esame e per il tempo strettamente necessario.
Indicazioni che rivelano indirettamente lo stato di salute Riferimenti a “categorie L. 104/1992”, “disabili L. 68/1999”, “orfani di caduti per servizio” No Anche il mero rimando alla legge può far emergere informazioni sullo stato di salute del candidato o dei familiari.

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