Elenco venditori gas naturale: requisiti e procedure 2025
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 85/2025, pubblicato in Gazzetta il 19 giugno 2025, definisce le nuove regole operative per le imprese che vogliono operare nella vendita di gas naturale in Italia.
Il regolamento riforma il sistema di iscrizione all’Elenco dei soggetti abilitati e impone requisiti più stringenti.
L'obiettivo è quello di rafforza la trasparenza e l’affidabilità degli operatori nel mercato . L’iscrizione diventa un requisito formale, ma uno strumento di qualificazione e controllo a tutela dell’intero settore.
Per l'operatività si attende un decreto attuativo con i modelli di domanda e le procedure di controllo.(v. ultimo paragrafo)
Elenco venditori gas MASE: Chi deve iscriversi
L’iscrizione all’Elenco è obbligatoria per:
- imprese che vendono gas tramite rete connessa alla rete nazionale;
- imprese che vendono gas tramite reti isolate;
- distributori autorizzati in via transitoria alla vendita diretta.
Restano esclusi i consorzi che acquistano gas solo per i propri consorziati.
Per essere iscritti e rimanere nell’Elenco, le imprese devono possedere requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari:
Forma giuridica: solo S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., cooperative o consortili in tali forme.
Oggetto sociale coerente con la vendita di gas.
Requisiti di onorabilità, che devono essere rispettati da:
amministratori, legali rappresentanti, sindaci;soggetti sottoposti a verifica antimafia.
Non sono ammessi condannati per reati finanziari, fallimentari o gravi reati penali.
Requisiti finanziari: Capitale sociale minimo: 100.000 € (interamente versato).
Tipo requisito | Condizione richiesta |
---|---|
Tecnico | Società di capitali, cooperative o consortili; oggetto sociale coerente |
Onorabilità | Assenza di condanne, procedimenti fallimentari, interdizioni antimafia |
Finanziario | Capitale minimo 100.000 €; nessun ricorso reiterato ai servizi di ultima istanza |
Procedura di iscrizione, controllo e cancellazione
Le imprese devono presentare domanda al MASE con autocertificazione dei requisiti. L’iscrizione è decisa entro 30 giorni, con possibilità di integrazione documentale. Ogni tre anni, l’impresa deve confermare i requisiti. Sono previsti controlli a campione annuali su almeno il 5% delle imprese iscritte.
Sono previste due fattispecie:
- Cancellazione: per mancato aggiornamento triennale o inattività.
- Esclusione: per perdita dei requisiti, false dichiarazioni o sanzioni da ARERA, AGCM, GPDP o ADM.
In caso di esclusione, l’impresa e il gruppo di appartenenza non possono fare nuova domanda prima di 2 anni.
Decreto attuativo in arrivo e regime transitorio: cosa devono fare le imprese giĆ attive
Il nuovo regolamento MASE entrerà pienamente in operatività solo con l’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 11, comma 1, che dovrà essere emanato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 85/2025, ovvero entro il 18 agosto 2025.
Questo decreto definirà i modelli di domanda, le modalità tecniche di gestione dell’Elenco venditori e i criteri per le segnalazioni e i controlli.
Nel frattempo, è previsto un regime transitorio: tutte le imprese già iscritte all’elenco secondo il precedente DM 29 dicembre 2011 saranno provvisoriamente incluse nel nuovo Elenco. Tuttavia, per mantenere validamente l’iscrizione, esse dovranno, entro 90 giorni dalla data di adozione del nuovo decreto attuativo, inviare al Ministero un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti tecnici, di onorabilità e finanziari previsti dal nuovo regolamento.
Le imprese che non presenteranno la dichiarazione entro il termine saranno automaticamente cancellate. Inoltre, quelle con forma giuridica non conforme (es. società di persone o consorzi non ammessi) o con capitale sociale inferiore a 100.000 euro dovranno adeguarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè entro il 4 luglio 2026), pena l’esclusione definitiva dall’Elenco venditori.
Per ulteriori dettagli scarica qui il Decreto ministeriale MASE
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