Enti no profit e appalti, IVA al 10% solo per le ristrutturazioni
L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenuta nei numeri 127-quinquies), 127-septies) e 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il tema della Risposta n. 150/2026 dell'Agenzia delle Entrate , che offre indicazioni utili per valutare, in sede di appalto, l'aliquota IVA corretta da applicare a interventi di costruzione o ricostruzione di immobili destinati a finalità istituzionali o di interesse collettivo.
Il caso: intervento di ristrutturazione edilizia e prestazioni in appalto
Il quesito era stato posto da un'associazione di promozione sociale riconosciuta come associazione di cacciatori più rappresentativa a livello territoriale e, in tale veste "Ente Gestore" per la gestione faunistico-venatoria delle riserve. L'associazione svolge attività amministrative, tecniche e gestionali anche a favore di soggetti non associati, in coordinamento con gli enti pubblici territoriali.
Nell'ambito di tale attività, l'ente ha promosso un intervento edilizio consistente nella demolizione di fabbricati esistenti e nella ricostruzione della propria sede istituzionale, destinata a ospitare gli uffici, gli spazi amministrativi, le aree didattiche e di formazione, una sala polifunzionale assistito da nulla osta della Provincia. Il permesso di costruire in deroga rilasciato dal Comune competente qualificava l'opera come intervento di ristrutturazione edilizia.
L'associazione ha chiesto se le prestazioni rese dalle imprese appaltatrici potessero beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento in luogo di quella ordinaria, sostenendo che la nuova sede oggetto di intervento fosse riconducibile a una struttura di "delegazione comunale", ricompresa tra le opere di urbanizzazione secondaria.
Risposta positiva dell’Agenzia sull’IVA agevolata
L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che le opere di urbanizzazione secondaria agevolabili sono tassativamente individuate e ricomprendono, tra l'altro, asili nido, scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici religiosi, impianti sportivi e centri sociali.
Per "delegazione comunale" deve intendersi una struttura amministrativa decentrata, ossia una sede periferica degli uffici comunali posta al diretto servizio della collettività, distinta dalla sede municipale vera e propria, che resta esclusa dall'agevolazione.
Nel caso esaminato, l'Agenzia ha escluso che la nuova sede dell'associazione potesse essere qualificata come delegazione comunale: l'ente, pur svolgendo funzioni delegate dalla Provincia, conserva infatti piena autonomia e personalità giuridica di diritto privato, e il nuovo immobile è destinato a soddisfare le molteplici esigenze proprie dell'associazione, senza costituire, nella sua interezza, una struttura decentrata degli uffici comunali. Di conseguenza, le prestazioni di servizi rese dalle imprese appaltatrici non possono fruire dell'aliquota agevolata prevista dai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III.
L'Agenzia ha tuttavia richiamato una diversa e autonoma possibilità di agevolazione, prevista dal numero 127-quaterdecies) della medesima Tabella, applicabile alle prestazioni derivanti da contratti di appalto relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio, quali il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica, con esclusione della manutenzione ordinaria, straordinaria e della nuova costruzione. Poiché, nel caso di specie, il Comune aveva qualificato l'intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico Edilizia — categoria che ricomprende anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, salvo il rispetto dei vincoli su sagoma e volumetria per gli immobili tutelati — l'Agenzia ha ritenuto che l'intervento possa, in presenza dei relativi requisiti, beneficiare dell'aliquota IVA ridotta ai sensi del numero 127-quaterdecies), fermo restando che la qualificazione urbanistica definitiva dell'opera compete agli organi tecnici comunali competenti.
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