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Naspi anticipata: le novità in legge di bilancio 2026

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)  introduce una modifica significativa alle modalità di erogazione della NASpI anticipata, lo strumento che consente ai lavoratori disoccupati di richiedere in un’unica soluzione l’indennità spettante come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale. 

La novità, inserita nel corso dell’esame parlamentare al Senato, Intende rendere più graduale l’erogazione del beneficio, con un risparmio finanziario per le casse INPS e MEF,  rafforzando al contempo i meccanismi di controllo sul mantenimento dei requisiti. 

La norma sulla NASPI anticipata

Giova ricordare che la disciplina della liquidazione anticipata della NASpI è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015. 

In base alla normativa , il lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione può richiedere all’INPS la corresponsione anticipata dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a condizione che tale somma sia destinata all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di un’impresa individuale o alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico preveda la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

La prassi amministrativa, chiarita dalla circolare INPS n. 174 del 2017, ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto, includendo diverse fattispecie: 

attività professionali esercitate da liberi professionisti, anche iscritti a casse previdenziali autonome; 

attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;

 partecipazione a cooperative di lavoro; 

costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone e di capitali, purché il reddito prodotto sia qualificabile come reddito d’impresa. 

Restano invece esclusi i casi in cui il beneficiario rivesta il solo ruolo di socio di capitale, senza svolgere attività lavorativa o imprenditoriale.

La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. 

In caso di rioccupazione con lavoro subordinato durante il periodo teorico di fruizione della NASpI, l’articolo 8, comma 4, prevede l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione percepita, salvo l’ipotesi di instaurazione del rapporto di lavoro con la cooperativa di cui il lavoratore è socio.

Le nuove regole 2026

Il comma 176 della legge di Bilancio 2026 , come detto modifica in modo sostanziale le modalità di erogazione dell’anticipazione NASpI, superando il meccanismo dell’unica soluzione. A partire  dal 1 gennaio2026 , l’importo complessivo dell’anticipazione sarà corrisposto in due rate:

  1. La prima rata sarà pari al 70 per cento dell’importo totale spettante e verrà erogata secondo le modalità già previste a seguito dell’accoglimento della domanda.
  2. La seconda rata, pari al restante 30 per cento, sarà invece corrisposta solo a determinate condizioni temporali e soggettive. In particolare, essa sarà erogata al termine della durata teorica della prestazione NASpI – pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni – qualora tale termine intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività. Qualora invece il periodo di trattamento si concluda successivamente, la seconda rata dovrà essere corrisposta non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

Viene ribadito che l’accesso alla seconda tranche del beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti: 

  • il beneficiario non deve aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo Naspi e 
  • non deve essere titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.

 Resta inoltre fermo l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già percepita nei casi previsti dalla normativa, anche se su questo punto assume rilievo la  sentenza n. 90 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della restituzione integrale automatica quando l’attività non possa proseguire per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore.

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