Edilizia

Riduzione contributi edilizia: regole e istruzioni INPS 2025

 E' stato pubblicato il 24 ottobre 2025  nel sito del ministero del Lavoro,  il decreto  del ministero del lavoro   di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che   conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2025, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .

 La  conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  2023 , secondo le quali  l’ammontare del gettito  contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.

INPS ha pubblicato il 21 novembre le istruzioni aggiornate per la fruizione del beneficio nella circolare 145 2025

 Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni 2025

La riduzione contributiva è prevista per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, in continuità con quanto stabilito per gli anni precedenti. Possono accedervi i datori di lavoro appartenenti ai settori industria e artigianato, classificati con specifici codici statistici contributivi (CSC). Codici CSC ammessi e esclusi (estratto dalla circolare)

Settore CSC ammessi CSC esclusi
Industria 1.13.01 – 1.13.05 1.13.06 – 1.13.08
Artigianato 4.13.01 – 4.13.05 4.13.06 – 4.13.08

Il beneficio non spetta ai lavoratori part-time e deve essere calcolato al netto delle riduzioni previste dalla normativa (legge n. 388/2000 e legge n. 266/2005). Inoltre, non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. Resta confermato il principio di non cumulabilità con altri incentivi contributivi “non cumulabili”, come l’esonero giovani previsto dal decreto-legge n. 60/2024. La circolare ribadisce inoltre che non è applicabile in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori con orario ridotto. 

Condizioni di accesso al beneficio 

Per accedere alla riduzione contributiva i datori di lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti fondamentali: Regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Applicazione corretta delle disposizioni sull’imponibile contributivo (art. 1, D.L. n. 338/1989). Assenza, nel quinquennio precedente, di condanne definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 36-bis, D.L. n. 223/2006). La riduzione non può essere concessa qualora il datore di lavoro effettui dichiarazioni non veritiere: in tal caso, la struttura territoriale INPS procede al recupero delle somme e alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

 Istruzioni operative: istanze e compilazione Uniemens

 Presentazione dell’istanza Le domande devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel Cassetto previdenziale alla voce Comunicazioni on-line → Invio nuova comunicazione. I sistemi informativi INPS effettuano un controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale, con definizione entro il giorno successivo. 

In caso di accoglimento, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

Per usufruire della riduzione contributiva, occorre compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati dall’INPS:

Tipologia Codice Uniemens Sezione
Sgravio corrente (da novembre 2025) L206 <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
Recupero arretrati 2025 L207 <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>
Operai non più in forza NFOR <TipoLavStat>

Per le matricole sospese o cessate, l’istanza deve essere inviata tramite la funzione Contatti del Cassetto previdenziale, allegando la dichiarazione conforme al fac-simile dell’allegato 2 della circolare. 

Il beneficio può essere utilizzato nelle denunce fino al periodo di competenza febbraio 2026. 

Le istanze possono essere presentate entro il 15 marzo 2026.

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