Sgravi imprese marittime UE e SEE: istruzioni INPS
E' stata pubblicata il 25 settembre 2025 la circolare INPS n, 129 con l'aggiornamento delle istruzioni sulle agevolazioni fiscali e contributive per il settore marittimo autorizzate dalla Commissione europea.
Con l’art. 41 del DL 144/2022 queste agevolazioni sono state estese anche a navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera di tali Stati.
Gli oneri finanziari sono stimati in circa 14,5 milioni nel 2022, 20,3 nel 2023 e 19,1 annui dal 2024. Ecco le principali indicazioni per i datori di lavoro
Esonero contributi previdenziali per navi UE/SEE
Come anticipato, il decreto ha esteso l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali anche alle imprese di navigazione residenti o con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi UE/SEE. In sintesi:
- Possono accedere imprese italiane e straniere con sede stabile in Italia.
- L’esonero vale per navi UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE usate in trasporto marittimo o attività assimilate (es. rimorchio, posacavi, draghe, navi di ricerca). Le navi devono essere iscritte in un elenco ministeriale.
- Sono richiesti il rispetto delle norme su equipaggi, contratti di arruolamento, cabotaggio e contratti collettivi.
- L’esonero vale per i marittimi per i quali è previsto l’obbligo di contributi in Italia, secondo il Reg. UE n. 883/2004.
- Per i marittimi italiani e UE residenti in Italia si applica il CCNL del settore armatoriale. L’esonero copre anche periodi di riposo a terra nei casi di continuità del rapporto di lavoro.
- Sono inclusi nell’esonero contributi IVS, NASpI, malattia, maternità, TFR, ecc.
- È escluso dall’esonero il contributo al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (Solimare).
- L’esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione dell’annotazione della nave nell’elenchi.
- Gli aiuti sono conformi agli orientamenti UE: il massimo beneficio previsto è l’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi sociali.
Costituzione posizione e istruzioni Uniemens
Le imprese devono aprire una matricola contributiva per ogni nave annotata. La sede INPS competente dipende dalla sede legale (per imprese italiane) o dalla sede stabile in Italia (per imprese estere). Alla posizione viene attribuito un codice autorizzazione speciale (“8Z”). Per i marittimi in continuità di rapporto (CRL) è prevista una posizione aggiuntiva con codice “3L”.
I datori di lavoro devono continuare a dichiarare i marittimi per i quali spetta l’esonero nei flussi Uniemens, compilando:
l’elemento <Imponibile> (retribuzione imponibile previdenziale);
l’elemento <Contributo> (contributi calcolati sulla retribuzione).
I marittimi devono essere indicati con codici specifici nel campo <Tipo lavoratore>:
PM → personale di coperta (previdenza marinara, legge 413/1984);
P1 → personale di macchina e radiotelegrafico;
EM → personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (CRL).
Esposizione del beneficio (esonero contributivo)
- Per applicare l’esonero previsto dall’art. 6-ter DL 457/1997, dal mese successivo alla pubblicazione della circolare, occorre valorizzare in <DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:
- <CodiceCausale> → “EMIM” (esonero marittimi imbarcati su navi UE/SEE annotate nell’elenco ministeriale);
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> → “N”;
- <AnnoMeseRif> → mese di riferimento del conguaglio;
- <BaseRif> → retribuzione imponibile del mese (solo per arretrati);
- <ImportoAnnoMeseRif> → importo effettivamente conguagliato.
I dati trasmessi vengono riportati dall’INPS nei DM2013 virtuali con due nuovi codici:
R901 → esonero contributivo marittimi;
R902 → arretrati di esonero.
Gestione degli arretrati
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere compilata per ogni mese di arretrato.
L’esposizione retroattiva riguarda il periodo dicembre 2023 – settembre 2025.
Tali arretrati possono essere dichiarati solo nei flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.
Differimento per le imprese di navigazione
Le imprese che usufruiscono del differimento di cui all’art. 11 della legge 413/1984 hanno una finestra diversa:
possono esporre gli arretrati riferiti ai mesi passati direttamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2025.
In sintesi: il datore di lavoro deve dichiarare normalmente imponibile e contributi, ma aggiungere i nuovi codici Uniemens che permettono di segnalare l’esonero, distinguendo competenze correnti e arretrati, con regole precise su tempi e modalità.
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