Oneri deducibili e Detraibili

Spese scuola dei figli pagate dal coniuge: il welfare aziendale resta esente

Con la Risposta n. 159/2026, l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del welfare aziendale, affrontando i particolare il tema del rimborso delle spese di istruzione sostenute nell'interesse dei figli

. La disciplina di riferimento è quella dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), secondo cui non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari fiscalmente rilevanti individuati dall'articolo 12 del TUIR, dei servizi di educazione e istruzione. Si tratta di una deroga al principio generale di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, sancito dal comma 1 del medesimo articolo, in base al quale tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro sono, salvo eccezioni tassative, imponibili.

 Il quesito posto all'Amministrazione finanziaria riguarda proprio uno dei presupposti applicativi di questa deroga: se, ai fini della non tassazione, sia necessario che il pagamento della spesa di istruzione sia stato materialmente sostenuto dal dipendente stesso, oppure se il beneficio spetti anche quando l'esborso sia stato effettuato da un altro componente del nucleo familiare.

Il caso

Il quesito posto all'Amministrazione finanziaria riguardava l'ipotesi di un dipendente titolare di un credito welfare, intenzionato a richiedere il rimborso di spese di istruzione sostenute nell'interesse dei propri figli. Le spese in questione risultavano regolarmente documentate e coerenti con le finalità agevolate previste dalla lettera f-bis), ma erano state pagate non dal dipendente stesso, bensì dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, tramite un conto corrente a lui esclusivamente intestato. Il dubbio interpretativo sottoposto all'Agenzia riguardava dunque la possibilità di includere tra i rimborsi esenti anche quelli relativi a spese materialmente pagate da un familiare diverso dal titolare del credito welfare, pur restando la spesa riferibile al nucleo familiare fiscalmente rilevante ai sensi dell'articolo 12 del TUIR. Nella propria istanza, il contribuente osservava come la norma richieda l'erogazione del beneficio nell'ambito del rapporto di lavoro e la sua destinazione a favore di un familiare fiscalmente rilevante, senza tuttavia subordinare l'agevolazione all'identità del soggetto che ha eseguito materialmente il pagamento.

Rimborso spese istruzione, per l’esenzione è sufficiente il giustificativo

L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'impostazione prospettata, richiamando la prassi precedente in materia.

 In particolare, è stato ricordato come la circolare n. 28/E del 2016 abbia già ammesso che il datore di lavoro possa erogare i servizi di educazione e istruzione anche tramite somme di denaro corrisposte a titolo di rimborso di spese già sostenute. 

La risoluzione n. 55/E del 2020 ha inoltre precisato che, ai fini della non imponibilità, è sufficiente che la documentazione giustificativa indichi il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia di prestazione erogata, a prescindere dal fatto che il documento di spesa sia intestato al dipendente o al familiare beneficiario; 

lo stesso  documento ha altresì chiarito che, non essendo prevista una specifica modalità di pagamento, l'esenzione può essere riconosciuta anche quando le modalità utilizzate non consentano di ricondurre direttamente la spesa al dipendente. 

Sulla base di tali coordinate, l'Agenzia conclude che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, anche quando il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente, sempre che dalla documentazione risulti chiaramente il fruitore del servizio. Viene inoltre ribadito un limite di sistema: il dipendente o il coniuge che ha sostenuto la spesa non potrà cumulare il rimborso esente con altre agevolazioni fiscali (deduzioni o detrazioni), in quanto queste ultime presuppongono che l'onere resti effettivamente a carico di chi lo ha sostenuto. A tal fine, il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il dipendente attesti che le medesime fatture non sono state, e non saranno, oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri soggetti, dichiarazione che il dipendente dovrà conservare unitamente alla documentazione di spesa per eventuali controlli dell'Amministrazione finanziaria.

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