Assicurazione monopattini obbligatoria da oggi 16 luglio – cosa sapere, come fare
Dal 17 maggio 2026 circolare con un monopattino elettrico senza contrassegno identificativo (ovvero targa ) è illegale. mentre da oggi 16 luglio scatta anche l' obbligo di assicurazione
Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono stati stabiliti i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché la disciplina per la loro circolazione
.In particolare, è stato stabilito:
- l’obbligo per i conducenti di indossare un idoneo casco;
- l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno (il cosiddetto "targhino");
- l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
La piattaforma per richiedere il contrassegno è attiva da maggio 2026. Solo con il numero di targa si può poi stipulare la polizza.
Ecco una guida completa per mettersi in regola basata sulle FAQ ufficiali del Ministero dei Trasporti e del MIMIT.
Chi deve stipulare l’assicurazione, i massimali – I monopattini in sharing
Possono intestarsi la polizza tutti i maggiorenni e i minori a partire dai 14 anni.
Per gli under 18, la richiesta del contrassegno deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Sarà poi sempre il genitore a dover stipulare la polizza RC, indicando il codice del contrassegno ottenuto.
Per i massimali di copertura la legge stabilisce due soglie minime:
- Danni alle persone: 6,45 milioni di euro
- Danni alle cose: 1,3 milioni di euro
Si tratta degli stessi massimali già previsti dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) per auto, moto e ciclomotori.
I costi medi registrati vanno da 35 a 55 euro
Monopattini in sharing: a chi spetta l'obbligo
Per i monopattini in sharing, diffusi in particolare nelle grandi città, l'assicurazione e il contrassegno sono forniti dal noleggiatore, che stipula apposite polizze per lo più a libro matricola.
ATTENZIONE Gli estremi della copertura devono essere comunicati al conducente al momento dell'attivazione del singolo noleggio.
No a polizze famiglia e Attenzione alla rivalsa
Attenzione. Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, è fondamentale verificare se la polizza contiene una clausola che copre tutti i conducenti o solo l'intestatario. In assenza di tale clausola, un sinistro causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto. Le condizioni contrattuali vanno lette attentamente prima della firma.
Le generiche polizze RC capofamiglia o RC vita privata non sono valide per i monopattini. Molte di esse escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo RC Auto. Inoltre, la polizza deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino, collegato alla piattaforma del MIT: un requisito che le polizze generiche non possono soddisfare.
La compagnia assicurativa può rivalersi sul proprietario — o sul conducente effettivo se diverso — nei casi di:
- guida in stato di ebbrezza,
- violazione grave delle condizioni di polizza,
- guida senza casco obbligatorio o trasporto non consentito di passeggeri.
È possibile richiedere una clausola di rinuncia alla rivalsa al momento della sottoscrizione della polizza.
Il collegamento tra contrassegno e assicurazione: sanzioni e procedura
Il contrassegno identificativo di ogni monopattino, obbligatorio dallo scorso maggio viene associato automaticamente ai dati della polizza, consentendo alle forze dell'ordine verifiche in tempo reale. a attenzione : non è sufficiente che la polizza "esista su carta": deve essere correttamente registrata nella piattaforma ANIA dalla compagnia assicurativa.
In sintesi: per mettersi del tutto in regola entro il 16 luglio 2026 la procedura è la seguente:
- Accedi al Portale dell'Automobilista con SPID livello 2 o CIE
- Richiedi il contrassegno nella sezione Gestione Pratiche Online (GPO)
- Ritira il contrassegno in Motorizzazione o presso un'agenzia di pratiche auto
- Comunica il codice del contrassegno alla compagnia assicurativa
- Sottoscrivi una polizza RC Auto specifica per monopattini (non quella famiglia)
- Verifica che la polizza copra tutti i conducenti abituali
- Chiedi alla compagnia la rinuncia alla rivalsa, se disponibile
- Assicurati che la polizza venga registrata sulla piattaforma ANIA ENTRO IL 16 LUGLIO 2026
Le sanzioni previste per chi viola l’obbligo
Il comma 75-undevicies della legge 160/2019 scagliona le sanzioni in base al tipo di violazione. Chi circola senza contrassegno, senza copertura assicurativa o senza aggiornare i dati anagrafici sul contrassegno (secondo periodo del comma 75-quater) è soggetto a una sanzione da 100 a 400 euro: un importo nettamente inferiore a quello previsto per gli altri veicoli a motore privi di RC (da 866 a 3.464 euro).
Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 20 dicembre 2024, ha chiarito che si tratta di una sanzione specifica e senza rinvii espliciti ad altre norme: non si applica pertanto l'articolo 193 del Codice della strada e, di conseguenza, non è previsto il sequestro del mezzo.
| Violazione | Sanzione | Note |
|---|---|---|
| Circolazione senza contrassegno, senza assicurazione o senza aggiornamento dei dati anagrafici sul contrassegno | Da 100 a 400 euro | Non si applica il sequestro (esclusa l'applicazione dell'art. 193 CdS) |
| Circolazione con monopattino non conforme ai requisiti tecnici o in violazione delle prescrizioni su casco e dotazioni (es. frecce e freni) | Da 200 a 800 euro | Importo ordinario 200 euro, riducibile a 70 euro con pagamento entro 5 giorni; 800 euro il massimo applicabile |
Come funziona il risarcimento: indennizzo diretto sospeso
Pur essendo richiamate in blocco le norme del Codice delle assicurazioni private (Titolo X, articoli da 122 a 160), il risarcimento diretto previsto dall'articolo 149 del Cap e dal DPR 254/2006 non si applica subito.
La circolare MIMIT del 24 aprile 2026 ha stabilito che, in attesa dell'elaborazione di uno specifico forfait nazionale per i monopattini, l'indennizzo diretto resterà sospeso per almeno un biennio.
Ai sinistri causati da monopattini si applica quindi la sola procedura ordinaria dell'articolo 148 del Cap: il danneggiato deve inviare richiesta scritta all'assicurazione del responsabile, che ha 60 giorni per i danni alle cose e 90 giorni per i danni alla persona per formulare un'offerta.
L'azione giudiziaria è improponibile se non sono rispettati questi adempimenti. Resta ferma la tutela del terzo danneggiato, che può agire direttamente verso la compagnia del responsabile
| Elemento | Disciplina applicata ai monopattini | Riferimento |
|---|---|---|
| Risarcimento diretto | Sospeso per almeno un biennio | Art. 149 Cap; circolare MIMIT 24 aprile 2026 |
| Procedura applicabile | Ordinaria: richiesta scritta alla compagnia del responsabile | Art. 148 Cap |
| Termine per l'offerta – danni a cose | 60 giorni | Art. 148 Cap |
| Termine per l'offerta – danni alla persona | 90 giorni | Art. 148 Cap |
| Azione diretta del danneggiato | Ammessa verso la compagnia del responsabile | Art. 144 Cap |
| Terzo trasportato | Risarcito dall'assicurazione del vettore, con rivalsa (fermo il divieto di trasporto sul monopattino) | Art. 141 Cap; Convenzione Card-Ctt |

