Bonus assistenza anziani: prime istruzioni per i rimborsi in casi di decesso

Con il messaggio 2821 del 26 settembre 2025  INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa definita “assegno di assistenza” della Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell’interessato.

L'istituto precisa che invece le quote non riscosse  relative alla parte di 'indennità di accompagnamento  si deve fare riferimento a quanto comunicato nel  messaggio n. 15972 del 7 ottobre 2013).

Istruzioni per la liquidazione agli eredi

Per la liquidazione delle rate maturate e non riscosse  gli eredi dovranno fare domanda telematica Sulla piattaforma in corso di rilascio. Inps comunichera le odalita con successivo messaggio 

Per la domanda l’erede dovra  rendicontare la spesa sostenuta  dal beneficiario della Prestazione Universale allegando 

  • –    nel caso di assunzione di lavoratore domestico, copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius;
  • –    nel caso di servizi di assistenza copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius (come indicato nel  messaggio n. 949 del 18 marzo 2025).

Dopo la verifica l’importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate precedentemente 

Per il mese del decesso, il rateo può sempre essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all’ammontare massimo di 850 euro.

Esempi pratici

Il messaggio fornisce alcuni esempi 

1- DECESSO PRIMA DELL'AVVIO DEI PAGAMENTI

1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti . Agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025)  per importo pari alla  documentazione  sempre fino a un massimo massimo di 850 euro mensili. 

ATTENZIONE . Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente. 

Ugualmente nel caso di fruizione dei servizi di assistenza , l’allegazione per il mese del decesso   delle fatture quietanzate i importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata;

2 – DECESSO ENTRO IL PRIMO MESE DALLA DOMANDA

Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è deceduto il 20 agosto 2025., agli eredi può essere erogata la mensilità di agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al  punto n. 1;

3- DECESSO  DOPO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 

Se  il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025  con pagamenti  effettuati  fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto 2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, secondo le regole indicate al punto n. 1;

4 -DECESSO IN RSA 

Nel caso in cui   sia stata fatta richiesta di  Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 e il beneficiario  è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti , in  residenza sanitaria assistenziale (RSA)  a partire dal 24 marzo 2025. La prestazione decade da qusta data  per cui gli eredi possono riscuotere i ratei maturati fino al mese  di febbraio 2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite le indicazioni riportate al punto n. 1.