Equo compenso e limiti al ribasso: nuova sentenza del Consiglio di Stato
La questione dell’equo compenso per i professionisti torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 5741/2025 del Consiglio di Stato.
A due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il dibattito si concentra sulla possibilità di operare ribassi economici in gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), salvaguardando al contempo il compenso minimo spettante ai professionisti.
La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema con decisioni disomogenee, spesso legate alle peculiarità della singola lex specialis.
Tra gli interventi più rilevanti si segnalano le sentenze n. 594/2025 e n. 844/2025, oltre al parere ANAC n. 77 del 3 marzo 2025, che ha ribadito la possibilità di applicare ribassi totali sulle voci accessorie, purché non venga compromesso l’equo compenso per il servizio professionale.
Un ulteriore elemento di chiarimento è stato introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice), che ha integrato l’art. 41 con il comma 15-bis, lett. a), prevedendo espressamente la possibilità di fissare compensi non ribassabili.
In questo quadro normativo e interpretativo si inserisce la pronuncia n. 5741/2025, nello specifico in tema di servizi di ingegneria e architettura
La sentenza: ribasso formale lecito, contenuto economico discutibile
Il caso riguarda una gara per servizi di ingegneria e architettura bandita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con base d’asta pari a 492.000 euro circa, suddivisi tra compensi (381.802,98 euro) e spese e oneri accessori (107.947,02 euro, uniche voci ribassabili secondo il disciplinare).
Il raggruppamento SM, pur rispettando formalmente il divieto di ribasso sui compensi, ha offerto un ribasso del 100% sulle voci accessorie, presentando un’offerta economica pari al valore incomprimibile.
La Commissione ha però attribuito punteggio pari a zero, sostenendo che, dai giustificativi dell’offerta, risultava che costi generali, spese di indagine e utile d’impresa fossero stati ricompresi nella quota formalmente riservata all’equo compenso, determinandone un’erosione sostanziale. Il TAR Lazio, in prima istanza, ha annullato l’aggiudicazione a favore di un altro concorrente (Engi.S.), ritenendo legittima l’offerta di SM in quanto conforme alla lex specialis.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale valutazione. Pur riconoscendo la legittimità formale del ribasso, ha ritenuto fondata la contestazione dell’amministrazione aggiudicatrice: l’apparente rispetto del bando non può esimere da un’analisi sostanziale dei contenuti economici dell’offerta. In particolare, i giudici hanno osservato che il giustificativo presentato da SM faceva rientrare spese comprimibili all’interno della quota dei compensi professionali, riducendola di fatto da 381.802 a circa 282.840 euro, in violazione della soglia minima fissata dal bando stesso.
Conseguenze della pronuncia: nuovi standard per le stazioni appaltanti
La sentenza n. 5741/2025 conferma l’importanza di un’analisi sostanziale dell’offerta economica nelle gare OEPV per servizi tecnici. Se da un lato viene riaffermata la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel limitare il ribasso ai soli oneri accessori, dall’altro si chiarisce che un’offerta solo formalmente conforme può comunque essere esclusa qualora, in sede di verifica di anomalia, emerga una sostanziale violazione dell’equo compenso.
La pronuncia assume rilievo anche per l’approfondita ricostruzione normativa: il Collegio ha richiamato l’art. 8, comma 2 e l’art. 108, comma 5 del D.lgs. 36/2023, sottolineando come il principio dell’equo compenso costituisca uno degli obiettivi del Codice e possa giustificare limitazioni alla concorrenza economica. Inoltre, viene evidenziato che il valore dell’equo compenso nei servizi tecnici è ancorato, nel caso di specie, ai parametri del DM 17 giugno 2016 (e non al DM 140/2012, richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49), con conseguente autonomia della disciplina di gara.
Infine, il Consiglio ha annullato l’intera procedura di valutazione economica e disposto la riedizione della gara, precisando tuttavia che il contratto medio tempore stipulato non viene dichiarato inefficace, in considerazione dello stato avanzato di progettazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della vicenda.