Esonero contributivo dipendenti 2023: istruzioni aggiornate

INPS ha fornito  nella circolare 7 2023 le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati  introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

 Vengono chiariti anche in dettaglio :

  • misura durata cumulabilità della misura
  • modalità di calcolo della retribuzione imponibile e 
  • compilazione dei flussi Uniemens per i conguagli, utilizzabili già dal periodo di paga di gennaio 2023.

Con messaggio 2974 del 10 agosto Inps ha chiarito anche alcuni aspetti relativi al cumulo dell'esonero con altre agevolazioni, in particolare il contributo per le assunzioni di NEET  (vedi ultimo paragrafo).

Misura e applicazione esonero contributivo 2023

Si ricorda che lo sgravio è  riconosciuto ( con le stesse modalita previste per quello già previsto dalla legge di bilancio 2022:)

  1. nella misura di 2 punti percentuali,  se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  2.  nella misura di 3 punti percentuali,  se  la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

E' applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, incluso l'apprendistato mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

La misura non è sottoposta al regime De Minimis. 

La circolare precisa che lo sgravio va  riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.

Si ricorda inoltre che  i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), vanno maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima 

Questo comporta che :

la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi  la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS potrà avere entità diverse nei diversi mesi  in ragione della retribuzione effettivamente percepita.

L'istituto precisa anche le modalità di calcolo nei casi di applicazione di altri sgravi contributivi.

DURATA

La norma prevede che la riduzione contributiva  si applichi sui periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, quindi 

  • – nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
  • nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
  • in caso di  continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Scontro contributivo 2023 Compilazione Uniemens 

ESONERO CONTRIBUTIVO  3%  

I datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023 l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

– nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo della stessa corrisposto:

– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito 

il valore “L099”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – tredicesima mensilità” oppure 

 il valore “L100”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – rateo tredicesima mensilità”;

ESONERO CONTRIBUTIVO 2%

Per la  la proroga per l’anno 2023 dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, previsto nella misura del 2% nei casi di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692 euro, a partire dal mese di gennaio 2023 si continueranno a utilizzare i codici di recupero già previsti  codice già in uso “L025”.

ATTENZIONE 

Per i datori di lavoro che abbiano già provveduto all’elaborazione delle buste paga di gennaio 2023 e che non abbiano potuto procedere all’esposizione dei suddetti codici , potranno, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.

Taglio cuneo fiscale e cumulo per NEET, apprendisti, lavoratrici madri

Con il nuovo messaggio 2974 del 10 agosto INPS precisa che il taglio del cuneo contributivo non ha effetti di riduzione  el beneficio per l'assunzione di giovani 30 (under 30) introdotta dal decreto lavoro 48 2023 

Il dubbio era stato sollevato dagli esperti del Sole 24 Ore riguardo alla previsione normativa che consente il cumulo con altre agevolazioni ma prevede in quel caso  la riduzione  dal 60 al 20%

l'istituto specifica anche che l'esonero del 6/7% risulta cumulabile anche 

  • con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di Bilancio 2022 ma  applicando in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”). Non si potrà fruire  quindi di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
  • Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di  prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.

La procedura di calcolo sarà adeguata ed eventuali differenze saranno oggetto di nota di rettifica.