Maxi deduzione assunzioni: novità nel Decreto Fiscale
Tra le novità del decreto fiscale approvato in Consiglio dei ministri il 12 giugno 2025 e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025) è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023. La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.
Cosa cambia: l’esclusione generalizzata delle società collegate
Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo.
Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti. La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza.
Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024).
Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.
Il nuovo perimetro del “gruppo interno”
Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:
- Società controllanti e controllate residenti;
- Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
- Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
Questa delimitazione consente una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.
Verifica del decremento occupazionale condizione imprescindibile
Il decreto non modifica l’altro requisito fondamentale: l’assenza di decremento occupazionale a livello di gruppo interno. Ai sensi dell’art. 1 del DM attuativo, si considera decremento la riduzione, a fine anno, dei dipendenti complessivi rispetto alla media dell’anno precedente. In caso di riduzione anche minima (es. un solo dipendente in meno), si verifica una decurtazione proporzionale della deduzione spettante.
Inoltre, il bonus massimo riconosciuto continua a essere calcolato sul minore tra:
- il costo del lavoro dei nuovi assunti a tempo indeterminato;
- l’incremento del costo del personale (voce B9 del conto economico) rispetto all’anno precedente.