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Produzione di beni (anche immateriali) in agricoltura: cosa cambia con il D.Lgs. 192/2024 e la Circolare 12/E/2025

18 Settembre 2025 in PRIMO PIANO

Contesto e novità

Dal 2024 entra in vigore una novità importante per il mondo agricolo: tra le attività agricole che generano reddito agrario rientrano anche le attività dirette alla produzione di beni, inclusi quelli immateriali, realizzate tramite coltivazione, allevamento e silvicoltura e finalizzate alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (nuova lett. b-ter dell’art. 32, c. 2, TUIR). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare 12/E dell’8 agosto 2025.

Beni immateriali: rientrano anche i crediti di carbonio

Tra i beni immateriali rientrano, ad esempio, i crediti di carbonio generati e certificati a seguito di interventi di cattura della CO₂: fino a un certo limite, i relativi proventi concorrono al reddito agrario, mentre l’eccedenza confluisce nel reddito d’impresa.

Il ‘limite di agrarietà’

Il limite di ‘agrarietà’ entro il quale i proventi dei beni (anche immateriali) restano nel reddito agrario è pari all’ammontare dei corrispettivi delle sole cessioni di beni (registrate o soggette a registrazione IVA) che derivano dall’esercizio delle attività ex art. 2135 c.c. Sono escluse dal computo le prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 (manipolazione, trasformazione, valorizzazione, ospitalità/agriturismo, ecc.).

Esempio pratico

Esempio: se nel 2025 l’impresa agricola ha 120.000 € di corrispettivi ex art. 2135, di cui 100.000 € da cessioni di beni e 20.000 € da servizi, il tetto per ricondurre i proventi da crediti di carbonio al reddito agrario è 100.000 €. Se i crediti ceduti valgono 110.000 €, 100.000 € restano nel reddito agrario, mentre 10.000 € sono reddito d’impresa da tassare forfetariamente al 25% (reddito imponibile 2.500 €).

Se i beni b-ter sono ceduti in un anno diverso da quello di produzione, il limite di agrarietà si verifica nell’anno di cessione.

Società agricole e agriturismo

Il D.Lgs. 192/2024 ha allineato la disciplina: i regimi forfetari dell’art. 56-bis TUIR si applicano anche a società di persone, Srl e cooperative che hanno optato per la tassazione catastale (art. 1, c. 1093, L. 296/2006). Per l’attività agrituristica: Srl e cooperative non possono determinare forfetariamente il reddito agrituristico né con la L. 413/1991 né con l’art. 56-bis, c. 3 TUIR; devono tassare analiticamente. Le società di persone con opzione catastale possono applicare il regime speciale dell’art. 5 L. 413/1991.

Decorrenza

Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Check-list operativa

• Mappare i progetti che generano beni immateriali (es. crediti di carbonio) e valutarne la certificazione.
• Verificare il mix ricavi: separare con precisione cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini del calcolo del limite.
• Stimare l’eccedenza oltre il limite di agrarietà (eventuale 25% di coefficiente su base IVA per il reddito d’impresa).
• Per le società agricole: controllare l’opzione catastale e le regole specifiche se è presente attività agrituristica.

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