Congedo parentale 2025: istruzioni e verifica dei periodi utilizzati

La circolare INPS n.95 del 26. maggio ha fornito le istruzioni dettagliate per la fruizione dell'ulteriore mese di congedo parentale facoltativo con indennità innalzata all' 80% (invece che 30)  come previsto dall' ultima legge di bilancio. 

L'istituto ha comunicato ieri nel messaggio 2078 che è stata attivata una funzionalità che consente il controllo dei periodi di congedo  richiesti,   utilizzati  o indennizzati  per consentire una facile pianificazione da parte dei genitori. 

Ecco i dettagli nei paragrafi seguenti.

Indennità congedo 80%: a chi spetta – tabella sintetica ed esempi

A partire dal 2025, i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo parentale entro i 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) possono beneficiare di un'indennità più alta. La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio.

 I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

La misura si applica solo ai lavoratori dipendenti: sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata INPS. 

Inoltre, è necessario che il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo determinate date (31 dicembre 2023 o 31 dicembre 2024) per poter accedere all' indennità piu alta. vedi tabella sotto .

In generale, il diritto all’80% spetta solo se si ha un lavoro dipendente al momento della richiesta del congedo. Le amministrazioni pubbliche gestiscono direttamente questi congedi per i propri dipendenti.

In sintesi:

Mese di congedo parentale Indennità Decorrenza Condizioni
1° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2023 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2022
2° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2024 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2023
3° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2025 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2024
Ulteriori 6 mesi 30% della retribuzione Regime vigente Indipendente da reddito
Ultimi 2 mesi 0% (salvo basse soglie di reddito) Regime vigente Possibile indennità se reddito basso

Riportiamo due dei 4 esempi forniti dalla circolare:

Esempio A) – Figlio nato il 20 novembre 2024;

– la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;

– il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.

I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 60% all’80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all’80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

Esempio B)   – Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;

– il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 di cui due mesi indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l’ulteriore mese di congedo indennizzabile all’80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;

– il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’art. 34 del T.U.). Il padre ha fruito dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.

Congedo parentale: come si richiede?

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

–    tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

–    tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

–    tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nuovo servizio Contatore congedo parentale

Dal 30 giugno 2025 è attiva, all’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità”, la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”. Il servizio consente ai genitori di verificare in autonomia i periodi di congedo parentale richiesti e autorizzati, con o senza indennità, riferiti a figli nati, adottati o affidati negli ultimi 12 anni.

La funzione è stata introdotta per agevolare il calcolo e la pianificazione dei periodi di astensione dal lavoro per la cura dei figli, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il sistema consente di consultare:

  • il totale dei periodi di congedo parentale richiesti,
  • i giorni riconosciuti con indennità,
  • i giorni riconosciuti senza indennità.

È inoltre disponibile il dettaglio dei periodi accolti, respinti o ancora in lavorazione. La funzionalità non restituisce risultati per figli che abbiano superato i 12 anni di età (o maggiorenni in caso di adozione/affidamento da oltre 12 anni), in quanto non sussiste più il diritto al congedo parentale.

Modalità di accesso e utilizzo

Il servizio è disponibile al seguente link: Domande di maternità e paternità – INPS

  • Una volta effettuato l’accesso, è possibile:
  • selezionare il figlio di riferimento,
  • consultare il totale dei giorni fruiti (con e senza indennità),
  • accedere al dettaglio tramite il pulsante “Dettaglio periodi”,
  • applicare filtri personalizzati,
  • visualizzare le domande presentate e lo stato della lavorazione.

Congedo parentale: limiti individuali e di coppia

La funzione consente di tenere sotto controllo anche i limiti individuali e di coppia stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001.

Si ricorda che :

  • ogni genitore ha diritto a un massimo di 6 mesi (7 mesi per il padre in alcune condizioni),
  • il limite complessivo di entrambi i genitori è di 10 mesi (inferiore alla somma dei due limiti individuali), elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.