La legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199/2025, prevede una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano: la riduzione (dal 35% al 33%) dell’aliquota riferita al primo scaglione dell’Irpef; la rimodulazione delle detrazioni per i lavori edilizi effettuati nel 2026; le modifiche al regime impositivo dei dividendi percepiti nel regime d’impresa; la riproposizione delle disposizioni che consentono l’assegnazione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice; l’introduzione dell’iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi.
Imposte dirette
Aliquote Irpef
L’aliquota del secondo scaglione Irpef viene ridotta dal 35% al 33%. La modifica opera sull’articolo 11, comma 1, lettera b), del Tuir.
Conseguentemente, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef risultano così fissati, con decorrenza 1° gennaio 2026:
Detrazioni Irpef
| 4 | Ai sensi del nuovo comma 5-bis inserito nell’articolo 16-ter del Tuir per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (di cui all’articolo 11, Dl 149/2013, che danno diritto a una detrazione del 26%) e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, Dl 34/2020, che danno diritto a una detrazione del 90%). |
| Premi di risultato e dividendi a lavoratori dipendenti | |
| 7-13 | Sono introdotte disposizioni agevolative (attraverso la previsione di imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale) sulla tassazione degli importi erogati ai dipendenti del settore privato a titolo di: rinnovo contrattuale. Si applica un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026;premi di produttività. Si applica un’imposta sostitutiva dell’1% (in luogo di quella precedente del 5%) sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1, comma 182, legge 208/2015), per gli anni 2026 e 2027. Inoltre, viene elevato da 3.000 a 5.000 euro il limite complessivo annuo dell’importo fruibile;trattamento accessorio. Si applica un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e le indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40.000 euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie; dividendi. Anche per l’anno 2026 si estende l’esenzione al 50% dalle imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1, terzo periodo, legge 76/2025). |
| Buoni pasto | |
| 14 | Il valore dei buoni pasto (prestazioni sostitutive del vitto) elettronici è esente da imposizione (e da contribuzione) nel limite dell’importo complessivo giornaliero di 10 euro (viene innalzato il previgente limite di 8 euro). Resta immutata la soglia dei buoni pasto cartacei (4 euro). |
| Irpef nel settore agricolo | |
| 15 | Vengono prorogate, per il 2026, le franchigie Irpef a scaglioni previste sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1, Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Si tratta del regime agevolativo introdotto inizialmente dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 44 legge 232/2016), più volte esteso alle annualità successive fino al 2025. Le franchigie (sui redditi dominicali e agrari considerati congiuntamente) sono pari al 100%, fino a 10.000 euro (esenzione completa), e al 50%, oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro. Oltre la soglia di 15.000 euro i redditi concorrono interamente alla formazione della base imponibile Irpef. Non beneficiano dell’agevolazione le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale. |
| Locazioni brevi | |
| 17 | Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili (articolo 4, Dl 50/2017), il relativo reddito si presume percepito a seguito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile (e non più dal quinto; cfr. articolo 1, comma 595, legge 178/2020). Si ricorda che si definiscono locazioni brevi «i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare». Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%. |
| Trattamento integrativo per dipendenti del settore turistico e termale | |
| 18-21 | Anche per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2026 si prevede un trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale (di cui all’articolo 5, legge 287/1991). L’agevolazione (non imponibilità delle somme) spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di Bilancio 2025, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d’imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione. |
| Bonus edilizi | |
| 22 | Viene prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento: ad interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis del Tuir), risparmio energetico (articolo 14, Dl 63/2013) ed antisismici (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013). In particolare, viene confermata l’aliquota del 36% (il beneficio scenderà al 30% a partire dalle spese sostenute dal 2027) o, per le abitazioni principali, del 50% (il beneficio scenderà al 36% a partire dalle spese sostenute dal 2027);al bonus mobili, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, Dl 63/2013 (fino a 5.000 euro di spesa). Il beneficio, consistente in una detrazione Irpef del 50%, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, se sono realizzati determinati interventi edilizi (iniziati dal 1° gennaio 2025). |
| 5 per mille dell’Irpef | |
| 24 | È incrementata, da 525 a 610 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, la dotazione di spesa (risorse) destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’Irpef. Dal 2026, quindi, si terrà conto del nuovo limite di spesa ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai singoli beneficiari a titolo di 5 per mille dell’Irpef. Se, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, verranno superate le risorse stanziate dalla legge, gli importi spettanti ai singoli beneficiari saranno proporzionalmente ridotti. |
| Redditi prodotti all’estero da neo-residenti | |
| 25-26 | Sono elevati gli importi forfetari dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero da: persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 43 del Codice civile) dal 1° gennaio 2026 (importo elevato da 200mila a 300mila euro);loro familiari per i quali il soggetto principale ne ha fatto richiesta (importo elevato da 25mila a 50mila euro). Il regime in parola (articolo 24-bis del Tuir) si applica a seguito di opzione. |
| Regime forfetario | |
| 27 | È esteso anche al 2026 l’aumento da 30.000 a 35.000 euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre la quale è precluso l’accesso e la permanenza al regime forfetario. |
| Cripto-attività e Tobin tax | |
| 29-31 | Vengono escluse dall’incremento dal 26% al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), regolamento Ue 2023/1114 (regolamento MiCA). Dette operazioni riguardano le cd. stable-coin. La disciplina delle cripto-attività è dettata dall’articolo 67, comma 1, lettera c- sexies) del Tuir. Viene precisato che: per token di moneta elettronica denominati in euro s’intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea;non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, viene disposto un aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax»), di cui all’articolo 1, commi 491-495, legge 228/2012, sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2% allo 0,4%; per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02% allo 0,04%). Resta invariata (importo fisso) l’imposta sui contratti derivati. |
| Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissioni di beni delle imprese individuali |
| 35-41 | È possibile fruire dell’assegnazione agevolata di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o mobili registrati non strumentali ai soci, da parte di: società commerciali;società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici. Le operazioni (di assegnazione o di trasformazione) devono avvenire entro il termine del 30 settembre 2026. Sulla differenza (plusvalenza) tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione). Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Inoltre, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026. Per le imprese individuali viene riproposta la misura agevolativa consistente nella possibilità di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali (per natura e per destinazione), includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. L’agevolazione consente di fare transitare – nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 – l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. L’imprenditore deve risultare in attività sia alla data del 31 ottobre 2025 sia alla data del 1° gennaio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (dovuta sulla plusvalenza, nella misura dell’8%) vanno effettuati entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. È possibile determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. |
| Rateizzazione delle plusvalenze | |
| 42-43 | Cambiano – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – le regole per godere della rateizzazione della tassazione di plusvalenze realizzate su beni strumentali, ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del Tuir. È possibile rateizzare in un massimo di 5 quote annuali le plusvalenze: derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime della participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate. |
| Affrancamento straordinario delle riserve | |
| 44-45 | Le riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 (indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite), e per l’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancate (anche solo parzialmente) mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’imposta è dovuta nella misura del 10%. A seguito dell’affrancamento, le riserve assumono la natura fiscale di normali riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. |
| Irap sui dividendi «madre-figlia» | |
| 46-50 | La Corte di Giustizia Ue, sentenza 1° agosto 2025, cause riunite da C-92/24 a C-94/24 ha stabilito che la normativa Irap, che assoggetta i dividendi, percepiti dagli intermediari finanziari dalle proprie «figlie» residenti in altri Stati membri, a un prelievo ai fini Irap superiore al 5%, è contrario all’articolo 4, direttiva 2011/96/Ue (direttiva «madre-figlia»). Al fine di adeguarsi a tale indirizzo, viene disposta – dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 – la non imponibilità ai fini Irap per banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione, del 95% dell’ammontare dei dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Per i periodi precedenti, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso entro i termini di cui all’articolo 38, Dpr 602/1973. A tal fine verrà emanato, fatte salve le istanze di rimborso già presentate al 1° gennaio 2026, apposito provvedimento attuativo. |
| Dividendi e plusvalenze | |
| 51-55 | Cambia il trattamento fiscale dei dividendi (articoli 59 e 89 del Tuir) e delle plusvalenze (articoli 58 e 87 del Tuir) percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti (quindi imprenditori individuali che detengono le partecipazione nel regime d’impresa, società di persone, società di capitali ed enti commerciali): il regime di esenzione, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, spetta ai soggetti che detengono una quota di partecipazione al capitale non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500mila euro (per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo a quest’ultimo requisito). Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della participation exemption (Pex) di cui all’articolo 87 del Tuir. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza. Il nuovo regime dei dividendi opera in relazione: alle distribuzioni di utili o di riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026. |
| Svalutazione dei crediti verso clienti | |
| 56-57 | Per il triennio 2026-2028 gli intermediari finanziari – con riguardo ai crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito – deducono in cinque quote costanti (a partire dall’esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico) le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura per perdite attese su crediti. Ciò in deroga a quanto previsto ai fini Ires e Irap, rispettivamente, dagli articoli 106, comma 3 del Tuir e 6, comma 1, lettera c-bis), Dlgs 446/1997. Conseguentemente viene meno la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (cd. Deferred Tax Assets-Dta) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito (articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, Dl 225/2010) e di farle concorrere alla formazione della base imponibile del canone Dta che gli intermediari finanziari stessi devono pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle Dta in credito d’imposta (articolo 11, comma 2, Dl 59/2016). |
| Extra-profitti delle banche | |
| 68-73 | Viene modificata la disciplina dell’imposta straordinaria sui margini di interesse delle banche (extra-profitti) operanti nel territorio dello Stato, istituita con l’articolo 26, Dl 104/2023. La norma prevedeva che il relativo versamento poteva essere evitato accantonando in un’apposita riserva un importo pari a 2,5 volte l’imposta altrimenti dovuta. Viene ora stabilita una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall’esercizio che ha inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell’imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell’imposta medesima. La presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva sia costituita con utili destinati alle riserve obbligatorie da parte delle banche di credito cooperativo. Di fatto la delibera di distribuzione delle riserve fa rinascere l’obbligo di versamento dell’imposta straordinaria che in precedenza poteva essere evitato, maggiorata di interessi, entro 30 giorni dall’approvazione della delibera di distribuzione, salvo che non si ricorra all’affrancamento. Infatti, si prevede che, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, sia possibile applicare un’imposta sostitutiva per l’affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (aliquota al 27,5%) e al termine dell’esercizio successivo (aliquota al 33%), senza pagamento degli interessi. |
| Irap per banche e assicurazioni | |
| 74-75 | Sono incrementate di due punti percentuali, per il triennio 2026-2028, le aliquote Irap per le banche e società finanziarie (6,65% anziché 4,65%) e per le imprese di assicurazione (7,9% anziché 5,9%). Fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione di tali disposizioni e quella che si sarebbe determinata in assenza di esse, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a 90mila euro. I soggetti interessati sono i seguenti (articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, Dlgs 446/1997): società di intermediazione mobiliare (Sim);società di gestione di fondi comuni di investimento;società di investimento a capitale variabile (Sicav) e società di investimento a capitale fisso; -società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e soggetti assimilati. L’aumento dell’aliquota ha effetto anche sulla determinazione dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in quanto i soggetti interessati dovranno assumere, ai fini del calcolo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote del 6,65% e del 7,9%. |
| Svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni | |
| 76-81 | Viene disposto, nella determinazione delle basi imponibili di Ires e Irap per gli intermediari finanziari, il differimento parziale della deducibilità delle quote di perdite su crediti, deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo. Inoltre, è limitato temporaneamente, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, l’uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di aiuti alla crescita economica (Ace). |
| Ritenuta sui corrispettivi da cessioni di beni e prestazioni di servizi | |
| 112 | A partire dal 2028 viene introdotta una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (articolo 25, comma 1, quinto periodo, Dpr 600/1973). La ritenuta si applicherà nella misura dello 0,5% per il 2028 e dell’1% dal 2029. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni tra operatori economici. Restano esclusi dalla ritenuta: i pagamenti soggetti alla ritenuta d’acconto dell’11%, effettuata dalle banche e da Poste Italiane Spa, ai sensi dell’articolo 25, Dl 78/2010;i soggetti beneficiari del pagamento che, alla data di effettuazione della transazione finanziaria:risultano aver aderito al Concordato preventivo biennale di cui al Dlgs 13/2024;si trovano in regime di adempimento collaborativo (articoli 3-7, Dlgs 128/2015). |
| Svalutazione di obbligazioni e altri titoli | |
| 130 | Per i soggetti Ires sono modificati i limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari e dei titoli in serie o di massa. Le modifiche interessano gli articoli 94, comma 4, 101, commi 2 e 2-bis, e 110, comma 1-bis del Tuir. Le modifiche riguardano i titoli iscritti: nell’attivo circolante. Per i soggetti Oic-adopter il valore minimo (di cui all’articolo 92, comma 5 del Tuir) è determinato: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre;tra le immobilizzazioni finanziarie. Per i soggetti Oic-adopter le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre (per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri). |
| Azioni proprie, stock option e attività immateriali | |
| 131- 132 | In attesa della relativa attuazione della legge 111/2023 (delega per la Riforma fiscale), per il 2026 viene definito un regime fiscale per: la rivendita delle azioni proprie (tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie);la deducibilità di oneri connessi a piani di stock option. Il regime di deducibilità al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni viene esteso alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cd. «stock grant cash settled»);la deducibilità del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita. Per i soggetti Ias-adopter la deducibilità è limitata a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. |
| Deducibilità degli interessi passivi | |
| 133- 136 | In via temporanea, per gli intermediari finanziari (con esclusione delle imprese di assicurazione e capogruppo di gruppi assicurativi, Sgr e Sim, come pure dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale) è limitata la deduzione degli interessi passivi: per il 96% nel 2026, per il 97% nel 2027, per il 98% nel 2028 e per il 99% nel 2029. La deduzione integrale riprenderà a partire dal periodo d’imposta 2030. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per i periodi d’imposta dal 2027 al 2030, non si tiene conto delle disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi. In sostanza, per tali periodi d’imposta, le limitazioni alla deducibilità in esame generano effetti solo sul versamento a saldo, e non anche sulla determinazione dell’acconto. |
| Settore finanziario: emolumenti variabili erogati ai manager | |
| 137 | Non si applica l’addizionale Irpef del 10% (articolo 33, Dl 78/2010) – dovuta sugli emolumenti variabili (bonus e stock option) che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore – a condizione che il soggetto che eroga tali emolumenti eroghi, a favore di Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) che non controllano il soggetto erogatore, né sono controllati da esso o da uno stesso soggetto che controlli entrambi, una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta. Termini e modalità attuative saranno fissati da un apposito provvedimento. Si ricorda che l’articolo 1-bis, Dl 84/2025 prevede che l’addizionale si applichi ai soggetti indicati all’articolo 162-bis, comma 1 lettere a) e b) del Tuir, quindi agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione finanziaria. Diversamente, il tributo non grava sui dirigenti e sugli amministratori delle società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e sui soggetti ad esse assimilati di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera c) del Tuir. |
| Provvigioni ad agenzie di viaggio | |
| 140- 142 | A partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 viene esteso l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sui compensi per intermediazione da parte di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Dalla suddetta data viene, quindi, eliminato il regime di esonero previsto dall’articolo 25-bis, Dpr 600/1973. |
| Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni | |
| 144 | Viene aumentata dal 18% al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate (articolo 5, legge 448/2001). L’aumento avrà efficacia a partire dalle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (e da perfezionare entro il 30 novembre 2026). Si ricorda che l’imposta sostitutiva del 21% è dovuta sul valore di perizia o sul valore normale (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir), mentre nel regime ordinario è dovuta l’imposta sostitutiva del 26% sulla sola plusvalenza. Resta invariata (al 18%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili (articolo 7, legge 448/2001). |
| Previdenza complementare | |
| 201- 202 | Con decorrenza dal periodo d’imposta 2026, viene elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo Irpef per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (articolo 8, commi 4 e 6, Dlgs 252/2005). Modificate, al fine di coordinare le norme, anche le disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006. |
| Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici | |
| 237- 239 | Viene introdotta, per il solo periodo d’imposta 2026, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, un’imposta del 15% (fino al limite di 800 euro), sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con riferimento al trattamento economico accessorio (comprese indennità di natura fissa e continuativa). Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Resta escluso il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che benefici dell’analogo regime tributario agevolato cui all’articolo 45, comma 2, Dlgs 95/2017. |
| Iper-ammortamento | |
| 427- 436 | Viene introdotta una disciplina agevolativa, consistente in una maggiorazione dell’ammortamento (cd. iper-ammortamento) in favore delle imprese che – dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”) e V (Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese) annessi alla presente legge di Bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni devono essere prodotti in uno degli Stati Ue o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La medesima agevolazione spetta anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a: 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Il beneficio opera con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, legge 207/2024. Per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, stabilirà le modalità attuative. |
| Crediti d’imposta Zes unica e Zls | |
| 438- 452 | Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona economica speciale unica (Zes unica), anche per le zone assistite delle Regioni Marche ed Umbria (articolo 16, Dl 124/2023). Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028. Inoltre, alle imprese ,che hanno validamente presentato all’agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al contributo, spetta un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38, Dl 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa. Anche il credito d’imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) si estende agli anni 2026, 2027 e 2028. |
| Settori agricolo e pesca: credito d’imposta e Zes | |
| 454- 466 | Viene istituito uno specifico credito d’imposta del 40% (e fino a 1 milione di euro) degli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028, in determinate tipologie di beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi (Allegati IV e V della presente legge di Bilancio), da parte dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. La misura è prevista nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028. Inoltre, viene prevista la rimodulazione e l’estensione al 2026 del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella Zes unica (articolo 16-bis, comma 1, Dl 124/2023). In particolare, vengono rideterminate le percentuali dell’agevolazione già stabilite il 12 dicembre 2025, nella misura del 58,7839% con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, e nella misura del 58,6102% con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Per il 2026, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026. Dal 31 marzo al 30 maggio 2026, gli operatori dovranno comunicare all’agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026 e dovranno poi comunicare, dal 20 novembre al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute. Per le comunicazioni va utilizzato il modello già approvato per il 2025, con le stesse modalità di trasmissione. |
| Redditi dei fabbricati interessati dal sisma del 2016 e 2017 | |
| 580 e 591 | Sono prorogate le esenzioni dall’imposizione diretta dei redditi da fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (in quanto inagibili), ubicati nei Comuni (delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189/2016) interessati dagli eventi sismici nell’Italia centrale del 2016 e 2017, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all’anno d’imposta 2025, nonché le esenzioni dall’Imu e dalla Tasi, per i medesimi fabbricati, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Tali estensioni sono operate tramite modifiche all’articolo 48, Dl 189/2016. Inoltre, vengono prorogate anche per l’anno 2026 alcune esenzioni fiscali (Irpef, Irap, Imu) e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all’interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia, delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che abbiano subìto una riduzione di fatturato in conseguenza del sisma (articolo 17-ter, comma 1, Dl 215/2023). Anche per l’annualità 2026 si applicano la normativa dell’Unione europea sugli aiuti «de minimis» e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane delle Regioni dell’Obiettivo «Convergenza». |
| Addizionali regionale e comunale all’Irpef | |
| 649- 651 | Viene estesa, fino all’anno 2028 (il periodo transitorio è iniziato nel 2025), la possibilità, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef. Detti enti possono, quindi, stabilire le addizionali sulla base dei quattro scaglioni dell’Irpef in vigore nel 2023. Anche i Comuni possono deliberare le aliquote delle addizionali comunali, sulla base dei suddetti scaglioni, entro il 15 aprile 2026. Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione agli scaglioni di reddito Irpef (siano essi quelli nuovi o quelli del 2023), per gli anni d’imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. |
| Industria 4.0 | |
| 770 | Viene istituito un fondo da ripartire di 1,3 miliardi di euro, per l’anno 2026, a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta Industria 4.0 (articolo 1, comma 446, legge 207/2024), ossia per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026. |
| Contributo sui premi assicurativi di veicoli e natanti | |
| 771 | Viene modificato il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (del 10,5%), attraverso l’introduzione del versamento di un acconto pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da pagare entro il 16 novembre di ogni anno. Tale importo potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo. |
| Design e ideazione estetica: credito d’imposta | |
| 925- 926 | Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è prorogato il credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 202, legge 160/2019) per le attività di design e ideazione estetica. Per il 2026 il bonus spetta nella misura del 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; esso è utilizzabile in un’unica quota annuale. |
| Acquisto di tartufi, funghi e piante officinali da venditori occasionali | |
| 932 | Il soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi (es. funghi e tartufi) e di piante officinali deve emettere un documento di acquisto, nelle ipotesi in cui non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta in capo al venditore occasionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 697, legge 145/2018. Tra le informazioni che devono comparire sul documento viene aggiunta la Regione di raccolta. |
| Lavoro straordinario degli infermieri | |
| 944- 945 | Con riferimento ai compensi erogati dall’anno 2026, è esteso agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (è quindi incluso il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali) il regime d’imposta sostitutiva, dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, del 5%, già previsto dalla legge di Bilancio 2025 per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn (articolo 1, comma 354, legge 207/2024). |
| Imprese energivore: credito d’imposta | |
| 962- 965 | Sono introdotti benefici finanziari, mediante l’istituzione di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cd. imprese energivore) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa indicati negli Allegati A e B della legge 232/2016 effettuati nel 2025. La determinazione del credito d’imposta segue le regole indicate all’articolo 38, commi 4, 5, 7 e 8, Dl 19/2024 (Transizione 5.0). Il limite massimo di spesa è fissato in 10 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità attuative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38, Dl 19/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del Dm 24 luglio 2024. |
Iva e altri tributi indiretti
Omessa dichiarazione Iva e liquidazione dell’imposta
| 111-115 | Si prevede che, in caso di omessa dichiarazione Iva, l’agenzia delle Entrate possa procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base: delle fatture elettroniche emesse e ricevute;dei corrispettivi telematici trasmessi;degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe). Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta. Se emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione (avviso bonario) è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta con interessi e sanzioni. Si ricorda che la sanzione per omessa dichiarazione è pari al 120% dell’imposta dovuta (calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati). Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione. La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). |
| Plastic tax e Sugar tax | |
| 125 | Viene posticipata al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore della Plastic tax (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Macsi) e della Sugar tax (imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate), rispettivamente, posticipate di sei mesi (dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027) e di un anno (dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027). |
| Contributo su pacchi di modico valore | |
| 126- 128 | Per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi, viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di importo dichiarato non superiore a 150 euro. Contributo riscosso dall’agenzia delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci. |
| Accise sui carburanti | |
| 129 | Dal 1° gennaio 2026 vengono allineate le accise dovute su benzina e gasolio. Così, l’aliquota dell’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro mentre l’accisa applicata al gasolio (escluso quello utilizzato per scopi agricoli) impiegato come carburante viene aumentata del medesimo importo. In questo modo per entrambi i tipi di carburante l’accisa è fissata in 672,90 euro per mille litri. Non sono interessati dalle modifiche i carburanti utilizzati per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti (Tabella A, nn. 5 e 9 del Dlgs 504/1995). |
| Operazioni permutative: base imponibile Iva | |
| 138- 139 | Sono modificati i criteri di determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (operazioni permutative), o per estinguere precedenti obbligazioni (dazioni di pagamento), prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione (articolo 11, Dpr 633/1972). |
| Bollo sui contratti di credito |

| 145- 146 | È introdotta un’esenzione dall’imposta di bollo su alcune categorie di contratti di credito stipulati a partire dal 20 novembre 2026, ossia sui: contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme. |
| Imu sui fabbricati di Marche e Umbria colpiti dal sisma | |
| 595 | Viene prorogata per il 2026 (oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31 dicembre 2026) l’esenzione Imu prevista dall’articolo 1, comma 560-bis, legge 213/2023. L’esenzione spetta per i fabbricati abitativi ubicati nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Per l’esenzione dall’Imu dei fabbricati colpiti dai precedenti eventi sismici si veda quanto retro detto in relazione ai commi 580 e 591. |
| Tassa di soggiorno | |
| 683 | Anche per il 2026 gli enti locali (capoluoghi di Provincia, unione di Comuni e Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte) possono incrementare l’imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte di soggiorno (articolo 1, comma 492, legge 213/2023). |
| Imu sugli immobili degli enti non commerciali | |
| 853- 856 | La norma, di interpretazione autentica, disciplina l’esenzione Imu degli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali (articolo 1, comma 759, lettera g), legge 160/2019): di attività assistenziali e sanitarie. Si applicano i criteri fissati dall’articolo 4, comma 2, Dm 200/2012, ossia lo svolgimento è fatto con modalità non commerciali allorché le attività:se accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale (quindi è irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari);se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. È irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’inserimento degli immobili utilizzati per dette attività in una specifica categoria catastale. Nulla si dice nella legge in merito alla possibilità di chiedere il rimborso (articolo 1, comma 164, legge 296/2006) sulla base dell’interpretazione autentica fornita; di attività didattiche. Queste sono svolte con modalità non commerciali quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività è inferiore al costo medio per studente, pubblicato annualmente dal ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dal ministero dell’Università e della Ricerca. Viene espressamente esclusa la possibilità di chiedere il rimborso dell’Imu già versata. |
| Accise sulla birra | |
| 859 | L’aliquota dell’accisa sulla birra viene rideterminata (articolo 1, legge 234/2021) nelle seguenti misure: per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato. |

| Tax free shopping | |
| 934- 936 | Sono introdotte semplificazioni in materia di Iva sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea (tax free shopping), ossia lo sgravio dell’Iva sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio Ue (articolo 38-quater, Dpr 633/1972). Viene attribuito al direttore dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell’agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di risposta alle richieste di rimborso dell’Iva contestualmente all’uscita dal territorio doganale. In particolare, è previsto che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. Infine, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto viene allungato da quattro a sei mesi dal momento di compimento dell’operazione. |
Accertamento e riscossione
| Rottamazione-quinquies | |
| 82-101 | Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter, Dpr 633/1972 (controlli automatici e formali delle dichiarazioni) oppure derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali (dichiarati) dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, come pure derivanti da infrazioni al Codice della strada. I debiti oggetto della definizione (anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della Riscossione a titolo di interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20 e 30, Dpr 602/1973) e sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio (la definizione delle infrazioni al Codice della strada determina il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non la sanzione). Non rientrano nel perimetro della rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (ad esempio, derivanti dal disconoscimento dell’agevolazione «prima casa» o da dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. La domanda di accesso alla definizione agevolata (a seguito della quale saranno inibite le azioni cautelari ed esecutive; inoltre, sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli) andrà effettuata telematicamente entro il 30 aprile 2026, con indicazione del numero di rate scelto, mentre l’agente della Riscossione liquiderà gli importi da pagare entro il 30 giugno 2026. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. Si decade dalla rottamazione (con riemersione del debito oggetto di definizione) se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Successivamente alla trasmissione dell’istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate. |
| Definizione agevolata dei tributi locali |

| 102- 110 | Con una disposizione a regime, si prevede che Regioni ed enti locali possano prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali di propria spettanza, con esclusione dell’Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione. |
| Compensazioni orizzontali | |
| 116 | In presenza di ruoli scaduti per un importo superiore a 50.000 euro (la precedente soglia era fissata in 100.000 euro) è vietata la compensazione orizzontale o esterna (compensazione di imposte di natura diversa). La limitazione opera anche per l’eccedenza di eventuali crediti spettanti rispetto ai debiti iscritti a ruolo, mentre non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli. La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (articolo 37, comma 49-quinquies, Dl 223/2006). |
| Pignoramento | |
| 117-118 | Sono messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate-Riscossione i dati dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, così da consentire all’agente della Riscossione di svolgere attività di analisi più mirate per l’avvio di procedure esecutive presso terzi. Così, l’agente della Riscossione potrà operare un pignoramento quando riceve i dati relativi all’ammontare di quanto è stato fatturato ad uno stesso cessionario/committente. Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento. |
| Uso del contante da parte di turisti stranieri | |
| 437 | Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati (articolo 22, Dpr 633/1972) e le agenzie di viaggio (articolo 74-ter, Dpr 633/1972) sono tenuti a comunicare all’agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio italiano (articolo 3, comma 2-bis, Dl 16/2012). |
| Blocco dei pagamenti dei professionisti | |
| 725 | Secondo il previgente articolo 48-bis, Dpr 602/1973, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, dovevano verificare presso l’agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risultava moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Con la presente legge di Bilancio viene ora stabilito che, a decorrere dai pagamenti che andrebbero disposti a partire dal 15 giugno 2026, viene meno il blocco dei pagamenti per importi superiori a 5.000 euro. In sostanza, per le somme dovute ai professionisti (di cui all’articolo 54 del Tuir e non anche per gli altri compensi di lavoro autonomo di cui al precedente articolo 53) viene meno il limite quantitativo minimo per quanto riguarda il carico iscritto a ruolo che legittima la procedura di blocco del pagamento e il successivo pignoramento presso terzi. Pertanto, anche per importi inferiori alla suddetta soglia, le Amministrazioni pubbliche hanno il divieto di pagare i liberi professionisti (nuovo comma 1-ter del citato articolo 48-bis), per l’attività professionale svolta, per le somme dovute (anche diverse da quelle di natura tributaria), comprensive di interessi di mora e di spese esecutive. |
Altre disposizioni
Svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante
| 65-67 | Ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (quindi agli Oic- adopter), viene estesa agli esercizi 2025 e 2026 la facoltà di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante (quelli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio) in base al loro valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (in deroga al principio di valutazione di cui all’articolo 2426, comma 1, numero 9) del Codice civile), fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (documento interpretativo Oic 11, paragrafo 10). L’esercizio dell’opzione richiede che venga destinata una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’Ivass definirà con proprio regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà. |
| Tfr | |
| 203 | Vengono apportate modifiche all’articolo 1, comma 756, legge 296/2006. Nello specifico: si estende, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Inps (Fondo di Tesoreria) ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti. Per il biennio 2026-2027 la soglia media annuale non dev’essere inferiore a 60 addetti. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, invece, saranno obbligati a versare il Tfr al Fondo Inps i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato; si prevede, a partire dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neo-assunti. L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi l’opzione è, invece, per la forma pensionistica residuale individuata dal regolamento di cui al Dm Lavoro 31 marzo 2020, n. 85. Il lavoratore avrà comunque 60 giorni di tempo (dalla prima assunzione) per esercitare la facoltà di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso. |
| Legge Sabatini: rifinanziamento | |
| 468 | Viene rifinanziata la «Nuova Sabatini», di cui all’articolo 2, Dl 69/2013, nella misura di: 200 milioni di euro per l’anno 2026; 450 milioni di euro per l’anno 2027. |
| Contributo per la ricostruzione privata a seguito di eventi sismici | |
| 616- 618 | Per consentire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici, relativamente agli eventi verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei Comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è ammesso l’incremento da parte dei Commissari straordinari del contributo per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse disponibili. L’incremento è destinato a coprire le spese, eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 2, Dl 11/2023). |
| Terzo settore: contributo per la riqualificazione energetica e strutturale | |
| 790 | L’articolo 1-ter, Dl 39/2024 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli Enti del Terzo Settore. La presente legge di Bilancio ha ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono: gli Enti del Terzo Settore iscritti al Runts, di cui all’articolo 45, Dlgs 117/2017;le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all’articolo 10, Dlgs 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe. |