Quali sono le attività finanziarie per le quali si paga l’Ivafe?
A partire dal 2014 occorre calcolare l’imposta non più su tutte le attività finanziarie detenute all’estero ma solo sui prodotti finanziari
A partire dal 2014 occorre calcolare l’imposta non più su tutte le attività finanziarie detenute all’estero ma solo sui prodotti finanziari
Le novità del quadro RW ai fini del calcolo delle imposte IVIE e IVAFE
Modalità di versamento dell’IVAFE analoghe a quanto previsto per l’IRPEF con UNICO 2015
Pubblicati gli attesi chiarimenti per i contribuenti interessati alla procedura di rientro di capitali detenuti all’estero (voluntary disclosure); Circolare del 13.03.2015 n. 10
Chiarimenti sul rimedio alla doppia imposizione adottato dall’Italia (il metodo del credito d’imposta) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti; Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 05.03.2015 n. 9
Pubblicato il Modello per aderire alla procedura
di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all’estero (Voluntary disclosure) introdotta dalla legge n. 186/2014, con le relative istruzioni; Provvedimento del 30.01.2015
Grazie all’entrata in vigore della Legge Europea 2013 bis, da oggi cambiano le regole di applicazione dell’IVAFE
La Legge Europea 2013 bis modifica l’ambito di applicazione dell’IVAFE già dall’anno 2014, restringendolo ai soli “prodotti finanziari” (anziché tutte le attività finanziarie), conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia
Testo della Legge europea 2013 bis (C.1864-B), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 21.10.2014, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale