Elemento perequativo: cos’è e come si applica?

L'elemento perequativo è una voce economica della busta paga  introdotta da alcuni contratti collettivi  sia privati che pubblici per  sostenere le retribuzioni,  in particolare nel caso di:

  • aziende  non interessate dalla contrattazione di secondo livello e
  • lavoratori che non godono di importi aggiuntivi rispetto alla paga base , come superminimo, premi ecc..

SETTORE PRIVATO: CCNL METALMECCANICI:

Per quanto riguarda i lavoratori del comparto metalmeccanico industria l'elemento perequativo è stato istituito sotto forma di 'una tantum' nel Contratto di Federmeccanica del 2006 e divenuto un elemento salariale annuale con il Contratto del 2008;

Con il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria   del 2016  (in vigore  fino al 31.12.2019 VEDI QUI I DETTAGLI ) ha assunto il valore di 485 euro annui.
E' presente anche nel Contratto Confimi  dove però viene  denominato  'elemento retributivo annuo'.
L'elemento perequativo è soggetto a contribuzione previdenziale e trattenute fiscali.
Il criterio di maturazione e di erogazione, fissato dal Ccnl metalmeccanici è il seguente:

  • "spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o simili e
  • che nel corso dell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito premi, superminimi, o altri elementi retributivi soggetti a contribuzione o di una quota pari alla differenza per i lavoratori che abbiano un superminimo inferiore al valore di 485 euro annue)".

Viene erogato a giugno di ogni anno con il valore  fisso indicato nel contratto ( ad oggi 485 euro) fino a concorrenza con eventuali erogazioni aggiuntive a quanto previsto dal Ccnl, in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. (Agli effetti della maturazione le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero)."

Cio significa che chi ha elementi in busta paga oltre al minimo  riceverà la differenza tra questi elementi e l'importo di 485 euro.  Ad esempio chi ha un premio individuale di 300 euro annui riceverà la differenza 485-300 = 185 ( se in servizio per tutti i 12 mesi).
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente a giugno, l'erogazione avverrà anticipatamente con le competenze di fine rapporto e in rapporto alla durata del servizio.
L'elemento non incide (non è compreso)  sugli altri istituti contrattuali,  compreso il Tfr.

L'elemento perequativo  non ha alcun rapporto con il  livello di inquadramento del lavoratore.

SETTORE PUBBLICO 

L' “elemento perequativo” è stato previsto nei  CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018 e prorogato nel 2019 . In particolare l’ “elemento perequativo” è stato inserito dalle seguenti disposizioni nel testo dei CCNL rinnovati:

  •     articolo 75 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Centrali”, triennio 2016-2018;
  •     articoli 37, 62, 88, 93 e 107 del CCNL relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2016-2018;
  •     articolo 66 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, triennio 2016-2018;
  •     articolo 78 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, triennio 2016-2018.

L’emolumento è stato erogato per un periodo limitato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018 e prorogato  dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), anche per il 2019 . E' stato erogato con la busta paga di febbraio 2019 comprensive degli arretrati non erogati nel mese di gennaio  a  circa 982.000 dipendenti per un importo complessivo pari a circa 13.400.000 euro.

Ai fini pensionistici l'Inps ha chiarito nel messaggio n. 3224 2018 che:

  • L’ “elemento perequativo” introdotto dai recenti CCNL  dei comparti “Funzioni Centrali”“Istruzione e Ricerca”, “Funzioni Locali”, “Sanità”,  è  imponibile ai fini pensionistici e concorre,anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  .
  • L’ “elemento perequativo” non rientra nella retribuzione virtuale da assumere come riferimento per gli eventi di malattia e non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla.
  • Inoltre l’elemento perequativo  non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.