La rivalutazione c’è solo per i soggetti in contabilità ordinaria?

La rivalutazione è consentita sia ai soggetti in contabilità ordinaria che semplificata. Tuttavia, per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto che dovrà, eventualmente, essere presentato su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, tale prospetto deve riportare il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta.

La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni è stata prorogata dalla legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016, articolo 1, commi 556-563) e può essere effettuata dai soggetti titolari di reddito d’impresa e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio. In particolare questi soggetti sono:

  • società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
  • società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
  • società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, residenti in Italia;
  • enti pubblici e privati, compresi i trust, residenti e non residenti in Italia (non rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale);
  • imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice ed equiparate;
  • persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni.

Si intendono inclusi tra i soggetti ammessi alla rivalutazione anche: 

  • le imprese in liquidazione volontaria (salvo il recupero a tassazione ordinaria nel caso di distribuzione del saldo di rivalutazione);
  • le imprese che, in base alle scelte negoziali adottate, deducono gli ammortamenti nell’ambito dei contratti di affitto o usufrutto d’azienda.

Restano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione:

  • le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata;
  • le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito d’impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall’art. 32, TUIR;
  • gli enti non commerciali per i beni relativi all’attività non commerciale;
  • i soggetti IAS;
  • i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.

Si ritengono sempre escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali (Circolare Assonime n. 13/2001, punto 3, parte II).