Accertamento: utilizzo eccedenza ACE a scomputo dei maggiori imponibili definiti

L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 21 marzo 2019 n. 5, ha fornito indicazioni sulla possibilità di computare l’eccedenza di rendimento nozionale (ACE) in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione, chiarendo anche le modalità di riconoscimento di tale eccedenza.

L’“Aiuto alla crescita economica” introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Monti) è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, incentivando quest’ultimo mediante una riduzione della imposizione sui redditi.

L’articolo 1, comma 4 del decreto Monti dispone, per i periodi di vigenza, che “la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d’imposta (…) utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (…)”.

Con la legge di Bilancio 2019, la disciplina dell’ACE è stata abrogata, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, facendo salva la possibilità di scomputare l’eccedenza di ACE del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ACE.

L’agevolazione consisteva nella deducibilità dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio determinato mediante l’applicazione di un’aliquota percentuale (variabile in relazione al periodo d’imposta e stabilita dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto Monti) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La predetta deduzione viene operata dal reddito complessivo netto, ovvero già ridotto di eventuali perdite pregresse. Qualora l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

Dopo l’abrogazione della disciplina ACE, resta riportabile l’eccedenza di ACE esposta nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, scomputabile dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.

Il meccanismo di funzionamento, incentrato sul riporto illimitato dell’eccedenza di rendimento nozionale, impone l’uso obbligatorio dell’ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce, come espresso nella circolare n. 12 del 2014.
L’eccedenza di rendimento nozionale, che può essere alternativamente:

  • riportata nei periodi di imposta successivi ai fini IRES;
  • convertita, in tutto o in parte, in credito di imposta IRAP.

Posto che la normativa e la prassi non contemplano (né vietano) la possibilità di scomputare l’eccedenza di ACE dai maggiori imponibili accertati o definiti, con la Circolare in oggetto l'Agenzia ha voluto fornire indicazioni operative che si ispirano alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento, in ragione delle analogie sussistenti in relazione ai criteri di utilizzo.

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