Attività di accertamento: alcuni chiarimenti dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 21 marzo 2019 n. 4, ha fornito chiarimenti su due particolari fattispecie nell'ambito dell'attività di accertamento relative:

  1. all’utilizzo delle perdite
  2. e alla detrazione del credito per le imposte pagate all’estero dalla maggiore imposta oggetto di definizione in adesione.

La prima fattispecie attiene alla possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, anziché nel limite dell’80% ordinariamente previsto. In particolare, tale ipotesi attiene alla circostanza in cui, nell’ambito dichiarativo, il contribuente non abbia compensato tutte le perdite pregresse disponibili e utilizzabili nel limite dell’ottanta per cento del reddito imponibile di cui all’articolo 84, comma 1, del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi), ma solo una parte di esse, in modo da usufruire di crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e eccedenze di cui all’articolo 80 del TUIR, in detrazione dall’imposta dovuta ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 84 del TUIR.

La seconda ipotesi riguarda la possibilità di ricalcolo del credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 165 del TUIR, ai fini della sua detrazione dalla maggiore imposta dovuta in sede di accertamento.
Si tratta dell’ipotesi in cui, ai sensi del comma 6 dell’articolo 165 del TUIR, l’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero sia eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, non sia stata utilizzata in relazione allo stesso reddito estero negli esercizi precedenti fino all’ottavo e sia stata riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo.
In particolare, si pone il dubbio se la rettifica dell’imponibile in Italia, incidendo sul calcolo della quota d’imposta italiana, che costituisce il limite che opera per utilizzare la detrazione spettante a titolo di credito per le imposte pagate all’estero, renda possibile il ricalcolo della suddetta detrazione ed eventualmente con quali modalità.

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