Autoliquidazione INAIL 2023-2024: istruzioni
Pubblicate sul sito INAIL ieri le istruzioni operative per la procedura di autoliquidazione dei premi INAIL Saldo 2023 e acconto 2024
Vengono inoltre riepilogate le scadenze secondo il seguente calendario
16 FEBBRAIO 2024 :
- versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e
- versamento dei contributi associativi in unica soluzione
- comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2024
29 FEBBRAIO 2024
- termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023.
i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
Calendario servizi online
Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;
Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;
Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;
AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;
Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;
Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.
Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online – Istruzioni e manuali).
Autoliquidazione INAIL 2023-24: istruzioni sulle procedure
In tema di Servizi online si ricorda che
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari" . Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è902024.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
- È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.
ATTENZIONE Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:
– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione
dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r.
1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”
Pagamento rateale del premio di autoliquidazione:le date
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale,
dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
I rata, 16 febbraio
II rata, 16 maggio
III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)
IV rata, 16 novembre.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF .
Autoliquidazione INAIL 2023-24: Riduzioni del premio assicurativo
La nota INAIL si sofferma infine sulle riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2023/2024, ovvero:
- 1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
- 2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
- 3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
- 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
- lavoratori in congedo (PAT)
- 5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
- 6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
- 7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
- svantaggiate (PAT)
- 8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
- proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
- 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)