Canone RAI: la dichiarazione sostitutiva di esonero dal canone in bolletta

N.B. Prorogato al 16 maggio 2016 il termine ultimo per l'invio della Dichiarazione sostitutiva di non detenzione TV, sia in forma cartacea che telematica (Provvedimento del 21.04.2016 n. 58258).

Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 n. 45059 che definisce le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione (Canone RAI) per uso privato, nonchè il Modello di dichiarazione sostitutiva (che qui alleghiamo e aggiornato al 22/04/2016) mediante il quale, esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, consapevole delle conseguenze anche penali previste dagli articoli 75 e 76 del decreto 445/2000, presenta alternativamente:

  1. una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  2. una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
  3. una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
  4. una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate in ogni giorno dell’anno e producono effetti in base alla data di presentazione secondo quanto precisato nei punti successivi.

In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) del presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016 (TERMINE UNICO PROROGATO AL 16 MAGGIO 2016 con Provvedimento del 21.04.2016 n. 58258).

La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938.

La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

A regime, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1. presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento.

La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938.

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