Decreto Immigrazione e Sicurezza 133/2023 convertito in legge

E' stata pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  del 4 dicembre 2023 la legge di conversione n. 176 2023 del 1 dicembre 2023, del decreto legge n. 133   intitolato  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione   e   protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno".

Le  misure previste dispongono in generale criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale,  modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati  e alle procedure di espulsione per i cittadini destinatari di misure di sicurezza.

Qui il testo coordinato del Decreto legge con le modifiche della legge di conversione.

Le novità del decreto Immigrazione e Sicurezza

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

Il decreto modifica la procedura  di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione  presentata e già rigettata definitivamente E che viene presentata e nella fase di “concreta” esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale). Si affida al  Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale la competenza e si prevede che la presentazione della richiesta non interrompa la procedura di allontanamento , salvo che il questore rilevi nuovi elementi.

Per i casi di allontanamento volontario e  ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza si prevede  la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione. 

ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI E DONNE

Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative  siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).Qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di  strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. Per soggetti che in  prima analisi appaiano di età superiore ai sedici anni   può essere disposta,  in assenza di alternative e  per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, l'accoglienza in una specifica sezione di  centri e strutture non  riservati ai minori.

In tema di conversione dei permessi di soggiorno  anche per i minori stranieri non accompagnati   si affida la verifica dei requisiti per il rilascio del  permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai consulenti del lavoro e  alle organizzazioni  dei  datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale.

Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.

PROCEDURE DI ESPULSIONE 

Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.