Disciplina IVA nel settore agricolo: nuove aliquote compensative

L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 6 maggio 2016 n. 19/E ha fornito i primi chiarimenti sull’aumento delle percentuali di compensazione Iva per latte, bovini e suini a partire dal primo gennaio 2016, l’Agenzia ripercorre le novità introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 che ha apportato alcune modifiche nell’ambito della disciplina IVA del settore agricolo, fornendo istruzioni sulle percentuali da applicare in base alle diverse tipologie di operazioni realizzate dalle imprese agricole, precisando che è il momento impositivo a fare da spartiacque tra vecchie e nuove aliquote di compensazione.

Nello specifico, dunque, le percentuali di compensazione sono così individuate:

  • solo per l’anno 2016, in misura pari al:
    7,65 per cento, per gli animali vivi della specie bovina – compresi gli animali del genere bufalo – (la percentuale precedente era pari al 7 per cento); e
    7,95 per cento, per gli animali vivi della specie suina (la precedente percentuale era del 7,3 per cento).
     
  • a regime e, quindi, in via permanente, in misura pari al:
    10 per cento, per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (in precedenza la percentuale di compensazione era dell’8,8 per cento, a fronte di un’aliquota IVA del 10 per cento applicabile alle relative cessioni, con conseguente obbligo a carico dei produttori agricoli di versamento di un’imposta pari all’1,2 per cento. Il previsto innalzamento della percentuale di compensazione consentirà, pertanto, di ridurre l’IVA dovuta fino ad azzerarla);
    10 per cento per gli altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. Al riguardo, si precisa che il citato n. 9) della Tabella A, Parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 richiama il “latte fresco” e la “crema di latte” “non concentrati né zuccherati”, facendo espressamente riferimento alla voce doganale 04.01 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.
    In detta voce doganale rientrano anche yogurt, kephir e altri prodotti, pertanto, l’indicazione “altri” deve ritenersi inclusiva di tutti gli altri prodotti di cui alla più analitica elencazione della voce doganale 04.01.

N.B. Si ricorda che le percentuali di compensazione sono state stabilite, con i seguenti provvedimenti: D.M. 12 maggio 1992; D.I. 30 dicembre 1997; dall'art. 2, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dal D.M. 23 dicembre 2005.

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