Esenzione canone RAI a seguito di Convenzioni internazionali: ecco il modello

Con Provvedimento del 4 maggio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali, approvando il Modello con le relative istruzioni.

Con lo stesso modello può essere quindi utilizzato alternativamente per comunicare l’esistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone per effetto di specifiche convenzioni internazionali, o per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.

Il Modello può essere utilizzato da:

  • agenti diplomatici esenti ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
  • funzionari o impiegati consolari esenti ai sensi dell’articolo 49 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
  • funzionari di organizzazioni internazionali esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
  • militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, esenti ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
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