Lotta all’elusione fiscale: attuazione della direttiva (UE) 2016/1164

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, nella seduta dell'8 agosto 2018, lo schema di decreto legislativo che attua la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1 – Anti Tax Avoidance Directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952, del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. ATAD 2).

Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, la direttiva ATAD 1 adotta un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti.

La direttiva 2016/1164/UE fa parte del pacchetto antielusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale

La direttiva adottata fissa in particolare regole minime comuni in materia di:

  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi da parte delle imprese: per contrastare l’erosione delle basi imponibili effettuata dai gruppi di imprese che collocano i prestiti infragruppo in Paesi ad alta tassazione, per beneficiare della deducibilità degli interessi passivi, e i profitti in Paesi a bassa tassazione, in linea con le raccomandazioni BEPS la direttiva prevede che gli interessi passivi siano deducibili fino al 30% dell’EBITDA (margine operativo lordo);
  • società controllate estere (CFC, “Controlled Foreign Companies”): per prevenire lo spostamento di profitti in giurisdizioni a bassa tassazione, all’interno e fuori dell’UE, la direttiva prevede che le società controllate estere siano tassate secondo aliquote e regole di calco della base imponibile del Paese dell’impresa controllante quando la CFC è localizzata in un Paese con tassazione sensibilmente inferiore e non svolge un’attività economica effettiva;
  • clausola antiabuso generale: tale disposizione consente di disconoscere a fini fiscali operazioni effettuate dalle imprese al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale, e quindi senza valide ragioni economiche;
  • tassazione in uscita dei beni di impresa: sono introdotte regole comuni per la tassazione delle operazioni di trasferimento in altri Paesi di stabili organizzazioni, rami d’azienda, asset societari;
  • strumenti e entità ibride: la direttiva contiene una disposizione volta a contrastare fenomeni di doppia non tassazione derivanti dai disallineamenti delle qualificazioni giuridiche che i diversi ordinamenti attribuiscono a strumenti finanziari o entità, generando doppie deduzioni o deduzioni e non tassazione di talune categorie di reddito in Paesi diversi. La disposizione adottata riguarda le situazioni intracomunitarie.

La direttiva ATAD entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, con l’eccezione della misura sulla tassazione in uscita dei beni di impresa che andrà applicata dal 1° gennaio 2020. Inoltre, in materia di limiti alla deducibilità degli interessi passivi gli Stati membri potranno continuare ad applicare misure nazionali vigenti con effetti equivalenti a quelli previste dalla direttiva fino a quando i Paesi OCSE non avranno adottato le raccomandazioni BEPS e comunque non oltre il 1 ° gennaio 2024.

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