Piani di risparmio a lungo termine: pronte le regole attuative

Pronte le regole attuative della nuova disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (Pir), con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 07.05.2019 n. 105, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2019, con il quale viene data attuazione alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, facendo diventare così operative le norme applicabili ai Piani di risparmio a lungo periodo (Pir) costituiti a partire dal 1° gennaio 2019.

Ricordiamo che con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) è stato delineato uno speciale regime fiscale agevolativo per i “piani di risparmio a lungo termine”. Si tratta di una consistente incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine, ad applicazione generalizzata, finalizzata a:

  • offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie;
  • aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine;
  • favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

La disciplina dei Pir è stata recentemente modificata dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 211-215, legge 145/2018), con l’obiettivo di canalizzare parte delle risorse destinate ai piani di risparmio verso il finanziamento delle piccole e medie imprese, in particolare si sono apportate modifiche ai vincoli di composizione dei Pir, stabilendo che la quota vincolata del piano di risparmio a lungo termine (il 70% del totale) debba essere investita:

  • per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese
  • per almeno il 5% in quote o azioni di fondi per il venture capital.

Il rinnovato vincolo di composizione deve essere rispettato per almeno i due terzi dell’anno solare.
Per espressa previsione normativa, le nuove regole si applicano ai Pir attivati a partire dal 1° gennaio 2019, mentre per quelli attivati fino al 31 dicembre 2018 vale la disciplina previgente.

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