Scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali degli Stati UE

Pubblichiamo il Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (che qui alleghiamo per comodità di lettura) relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.
 
Tale regolamento introduce l’obbligo per i vettori di comunicare dati e notizie relative allo status dei container movimentati (CSM – Container Status Messages) con l’obiettivo di fornire agli uffici doganali utili strumenti per individuare e contrastare frodi e violazioni della normativa doganale.
 
Per la movimentazione dei container di cui al paragrafo 3 dell’art. 18 bis del Regolamento UE 515/97, la Commissione predispone e gestisce un repertorio dei messaggi sullo status dei container notificati (“repertorio dei CSM”).
Il repertorio dei CSM è direttamente accessibile alle autorità. I vettori che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno conservato tali dati a loro nome notificano i messaggi sullo status dei container (CSM) alle autorità doganali degli Stati membri in una delle due situazioni seguenti:
  1. container che sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione a bordo di una nave proveniente da un paese terzo, a esclusione dei: – container destinati a rimanere a bordo della stessa nave durante il tragitto in questione e che escono dal territorio doganale dell’Unione a bordo di tale nave; e – container destinati a essere scaricati e ricaricati sulla stessa nave durante il tragitto in questione per consentire di scaricare o caricare altre merci e che escono dal territorio doganale dell’Unione a bordo di tale nave;
  2. per spedizioni di merci in container che escono dal territorio doganale dell’Unione a bordo di una nave diretta in un paese terzo e rientranti nell’ambito di applicazione: — dell’articolo 2 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio; — dell’articolo 2 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio; o — dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio;
I dati sono trasmessi dai vettori direttamente al repertorio dei CSM.
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