Tassi di interesse ai fini della legge sull’usura in vigore dal 1° ottobre 2016

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato in data 26 settembre 2016 con Decreto Ministeriale, i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2016 (in allegato al decreto la Tabella).

I tassi soglia sono stati calcolati secondo il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 in vigore dal 14 maggio 2011. Ai tassi non è stata applicata alcuna correzione ai sensi dell’art. 2 della legge 108 in quanto i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE risultano invariati.

Le segnalazioni relative ai tassi effettivi globali (TEG), utilizzate per il calcolo dei tassi soglia, sono inviate dagli intermediari alla Banca d’Italia e tengono conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate nell’agosto 2009 e delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Banca nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota metodologica al Decreto del 24 dicembre 2009.

Come segnalato nel Comunicato stampa della Bnaca d'Italia del 27.09.2016, i tassi effettivi globali medi (TEGM) registrati nel secondo trimestre del 2016 sono sostanzialmente in diminuzione; le variazioni più consistenti si registrano per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione fino a 5.000 euro (-53 bp) e per gli anticipi e sconti fino a 5.000 euro (-43 bp).
Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli oneri direttamente a carico dei clienti (già inclusi nel calcolo del TEG) e di quelli sostenuti dagli intermediari, si riportano i dati medi di sistema per il secondo trimestre 2016, aggregati in tre categorie di operazioni.
In proposito, si rammenta che la legge 108 del 1996 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto […] all'opera di mediazione”.

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