Titolo VI – Capo IV Disposizioni di procedura
238. Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento.
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Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’art. 17.
È iniziata anche prima nel caso previsto dall’art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
239. Mandato di cattura.
[Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all’art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell’ordine di cui all’art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.
Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo](1).
(1) Articolo abrogato dall’articolo unico della L. 18 novembre 1964, n. 1217.
240. Costituzione di parte civile.
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
241. Riabilitazione.
La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti.