Abusi di mercato 2018: esteso l’ambito applicativo

E' stato approvato in via preliminare, nel Consiglio dei Ministri n. 84 del 16 maggio 2018, il nuovo decreto sul market abuse rubricato "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione."

Il decreto adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che ha istituito un quadro normativo armonizzato in materia di abusi di mercato e introdotto misure per la prevenzione degli stessi (cosiddetto “regolamento MAR”).

Come chiarito nel comunicato stampa, nel concetto di abusi di mercato ricadono i comportamenti illeciti già previsti dalla direttiva 2003/6/CE, quali

  • l’insider dealing (abuso di informazioni privilegiate),
  • le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate,
  • comportamenti che impediscono la piena trasparenza del mercato fondamentale per l’attività di negoziazione di tutti i soggetti che operano in mercati finanziari.

Il regolamento MAR prevede:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e sui sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ai mercati delle commodity e delle quote di emissione, nonché alle condotte connesse a indici di riferimento (benchmark);
  • la previsione di una serie di esenzioni, di condotte legittime e di pratiche di mercato accettate;
  • la possibilità di effettuare sondaggi di mercato alle condizioni previste dal regolamento;
  • l’estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati con mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (Algotrading e High Frequency Trading);
  • la nozione di “informazione privilegiata” e l’obbligo di comunicazione al pubblico delle stesse da parte degli emittenti;
  • il mantenimento dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, per gli emittenti e per le persone che agiscono a nome o per conto di questi ultimi e l’obbligo di notifica all’emittente e all’autorità competente delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione;
  • le semplificazioni per gli emittenti quotati su un mercato di crescita per le PMI, quali la possibilità per l’emittente di pubblicare sul sito internet della sede di negoziazione le informazioni privilegiate e l’esenzione, a determinate condizioni, dalla creazione dell’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Il decreto, nell’adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, prevede la designazione di Consob quale autorità amministrativa competente ai fini della corretta applicazione del regolamento, stabilendo, al contempo:

  • le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all’autorità;
  • le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che essa dovrà adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari;
  • le modalità di esercizio del potere sanzionatorio;
  • la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento;
  • le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.

Il testo è stato approvato "salvo intese" che potrebbe portare a una modifica del decreto.