Accertamento induttivo: valido anche se basato su analisi di mercato

Legittimo l’avviso di accertamento basato su un’indagine statistica dell’Agenzia delle Entrate, anche se il documento non viene allegato all’atto. A stabilire questo principio è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4396 del 23 febbraio 2018, dove è stato chiarito che “ l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa”. 

Nel caso di specie, la controversia era approdata in Cassazione dopo che la CTR della Campania, riformando la sentenza della CTP, avevo ritenuto:

  • valida l’indicazione nell’avviso di accertamento dei dati statistici utilizzati anche se non allegati,
  • irrealistico lo studio di settore presentato dalla contribuente.

Ricorreva in Cassazione la contribuente, ritenendo tra l’altro che fosse mancata la produzione negli atti della ricerca di mercato utilizzata per l’accertamento. 

Tale motivo è stato ritenuto dalla suprema corte infondato in quanto la CTR aveva seguito gli ultimi orientamenti della Suprema Corte in tema di motivazione per relationem in base ai quali, un atto impositivo è legittimo se richiama il contenuto essenziale di altri atti o le indagini di mercato svolte da autorevoli quotidiani economici o riviste di settore.