Agevolazioni associazioni sportive solo con atto costitutivo e statuto

Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che non hanno redatto l’atto costitutivo e lo statuto, non hanno diritto a godere dei benefici fiscali di cui alla legge 398/1991 e all’art.148, comma 3, del Tuir. Lo ha affermato una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 10980/2020).

Si tratta di aspetti rilevanti per gli enti che intenderanno iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e accedere alla riforma (D.lgs. 117/2017). Per fruire dei regimi fiscali agevolati dei non profit infatti si pone la necessità di adottare un atto costitutivo e uno statuto da depositare al Runts al momento dell’iscrizione. Mediante tali documenti (contenenti le clausole essenziali affinché l’ente possa qualificarsi come non commerciale) è infatti possibile verificare che l’ente sia effettivamente meritevole di fruire dei regimi fiscali agevolati. In aggiunta, resta fondamentale la valutazione concreta dall’effettivo svolgimento di attività non profit.

Venendo al caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento, nei confronti di una società sportiva calcistica non avente i requisiti per fruire del regime agevolato di tassazione di cui alla L. n. 398 del 1991.

In particolare, l'Agenzia sosteneva la violazione della normativa di riferimento in quanto l'associazione sportiva per poter usufruire delle agevolazioni fiscale avrebbe dovuto predisporre atto costitutivo e statuto. Questi documenti dovrebbero tralaltro contenere i seguenti requisiti:

  • denominazione e oggetto sociale,
  • assenza di fini di lucro,
  • enunciazione del principio di democraticità interna.

La mancanza di atto costitutivo e statuto (redatti dall’ associazione solo dal 25-4-2005) avrebbe, secondo l’Agenzia, impedito di fruire delle agevolazioni fiscali, con conseguente tassazione in misura ordinaria (cfr. L. 16 dicembre 1991, articolo 1, e  L. n. 289 del 2002, articolo 90, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Nella pronuncia in commento la Cassazione non ha riconosciuto i benefici fiscali in capo all’ associazione sulla base delle seguenti motivazioni:

  • per fruire del regime agevolativo gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere integrati con le clausole statutarie di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 ( art. 111, comma 3, all'epoca vigente, art. 148 tuir) e di cui all’ art. 2 della L. 398 del 1991.
  • l'esenzione d'imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 148, in favore delle associazioni non lucrative (quale un'associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attivita' senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non puo' ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI.
  • le associazioni interessate devono conformarsi a alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'associazione non aveva predisposto ne' lo statuto ne' l'atto costitutivo per l'anno 2004, provvedendo a tali incombenze solo nell'anno 2005 e pertanto non le sono stati riconosciuti i benefici fiscali.