Agevolazioni “prima casa”: applicabili anche alla seconda pertinenza?

Nel caso in cui venga acquistato un immobile ad uso abitativo con relativa pertinenza (autorimessa) godendo delle agevolazioni “prima casa” e successivamente si decida di acquistare un secondo garage da unire al primo, non è possibile godere nuovamente dei benefici fiscali.

Ciò è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 66 del 20 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato) al quesito sollevato da un contribuente, in merito all’applicabilità delle agevolazioni “prima casa”( di cui all’art. 1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima allegata al Dpr 131/1986 cd. Tur), in caso di acquisto di un secondo box auto dalla medesima categorica catastale C6 di quello già acquistato con i benefici.

Il contribuente ritiene di poter godere nuovamente dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2% in quanto intende procedere alla fusione del secondo box auto al primo realizzando un’unica unità immobiliare.

L’Agenzia delle Entrate tuttavia non condivide la soluzione del contribuente e, al contrario, afferma la non applicabilità del beneficio “prima casa” già goduto, all’acquisto della seconda pertinenza.

A sostegno della propria tesi, l’Agenzia ricorda che:

  • l’ articolo 1, comma 3, della Tariffa – parte prima- allegata al Tur prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2% per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile abitativo (anche con atto separato) limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6 ,C/7);
  • nelle Circolari n. 19/2001, n. 38/2005 e n.139/2007 viene affermata la possibilità di usufruire dei benefici “prima casa” con riferimento ad una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 destinata a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato;
  • la finalità della norma è quella evitare che il beneficio fiscale venga applicato nuovamente in caso di secondo acquisto di pertinenza avente medesima categoria catastale di quella già acquistata con l’agevolazione.

Nel caso esaminato dall’Agenzia il contribuente, al momento della stipula del secondo atto di acquisto, non risulta in possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione fiscale e pertanto deve escludersi l’applicabilità della norma.

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