Agricoltura: per le vecchie o nuove percentuali rileva il momento impositivo

Con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ripercorre le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 per i contribuenti che rientrano nel regime speciale Iva per l’agricoltura e fornisce istruzioni sulle percentuali di compensazione da applicare in base alle diverse tipologie di operazioni realizzate dalle imprese agricole, cioè:

  • per gli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, la percentuale per il 2016 è salita dal 7% al 7,65%;
  • per gli animali vivi della specie suina, la soglia, per il 2016, è passata dal 7,3% al 7,95%;
  • per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario (latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto e altri prodotti contenuti nel n.9) della tabella A, parte I, allegata al DPR n. 633/1972), invece, la percentuale di compensazione è passata in via permanente (quindi non solo per il 2016) al 10%.

La circolare chiarisce che, a fare da spartiacque tra vecchie e nuove aliquote di compensazione, è il momento impositivo.

Nelle ipotesi di cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del DPR sull’Iva da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del prezzo al produttore associato. Perciò, le nuove percentuali di compensazione valgono anche per le consegne effettuate nel corso del 2015 con prezzo pagato dopo il 1° gennaio 2016.

Nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, in assenza di passaggi “intermedi” a cooperative o altri enti associativi, il momento impositivo segue, invece, le regole generali dell’imposta sul valore aggiunto, pertanto, per individuare il momento in cui l’operazione si considera effettuata e, di riflesso, quale percentuale di compensazione applicare, nel caso di fatturazione immediata, vale il momento della consegna o spedizione dei beni.

Nell’ipotesi di fattura differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, infine, rileva la fattura successivamente emessa. Pertanto, le nuove aliquote di compensazione si applicano anche nel caso di consegne realizzate a dicembre 2015, con fattura differita emessa a gennaio 2016.