Aiuti nel Turismo: autocertificazione delle eccedenze per restituirle

Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il DM n 20852 del 21 settembre 2023 che regola il riversamento degli aiuti di Stato utilizzati durante la pandemia (ai sensi dei commi 595-599 dell’articolo 1 della legge 197/2022).

Il Decreto prevede la presentazione di un'autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 da parte dei soggetti che hanno usufruito di contributi e crediti d'imposta ad esempio per: 

  • agenzie di viaggio,
  • tour operator,
  • alberghi,
  • accompagnatori turistici,
  • musei, siti archeologici ecc.

Con l'autocertificazione il Ministero potrà verificare le condizioni previste per la concessione degli aiuti ed il recupero di quelli versati in eccesso rispetto al limite massimo previsto di 2,3 milioni di euro per impresa. 

Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 e senza applicazione di sanzioni. 

In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa. 

Nel caso in cui non ci siano tali aiuti ancora da percepire, o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.

Ora si dovrà attendere il provvedimento con il dettaglio per:

  • contenuto e modalità tecniche di trasmissione dell’autocertificazione, 
  • procedura per procedere alla restituzione volontaria dell’importo.

Infine, il decreto precisa che gli aiuti di cui si tratta sono quelli fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19»;

  • pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, 
  • pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 
  • e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.