Approvati gli studi di settore per il 2017:attesa per le imprese minori

Il provvedimento n. 25090 del 31 gennaio 2018 approva 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo di imposta 2017.
I nuovi modelli degli studi di settore riguardano le attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017.
L’approvazione riguarda sia i modelli che le relative istruzioni costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.
Gli studi di settore sono parte integrante della dichiarazione dei redditi e dovranno essere trasmessi telematicamente.
Gli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2017 tengono conto anche di quanto previsto dalle note tecniche e metodologiche approvate in allegato ai decreti ministeriali 24 marzo 2014 e 17 marzo 2016 e  contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 14 dicembre 2017.
Tuttavia il provvedimento fa presente che a seguito delle modifiche intervenute per  le imprese minori in contabilità semplificata, che dal 1 gennaio 2017 determinano il reddito con il principio di cassa o di registrazione delle fatture secondo quanto previsto dall’art.66 del Tuir si renderà necessario la modifica della metodologia per permettere la corretta applicazione degli studi di settore.
Tale metodologia dovrebbe, sulla base di informazioni aggiuntive da dichiarare all’interno dei modelli relativi agli studi di settore, tra cui le rimanenze finali di magazzino, permettere la corretta applicazione degli studi stessi anche nel caso in cui i dati contabili siano compilati secondo i criteri di determinazione del reddito previsti all’articolo 66 del TUIR.

Tali modifiche dovranno essere approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, entro il 31 marzo 2018.
La modulistica degli studi di settore in argomento, da utilizzare per il periodo di imposta 2017, sarà quindi successivamente integrata con l’introduzione delle predette informazioni aggiuntive.

Il provvedimento precisa che al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti in regime di contabilità semplificata che si troverebbero, nelle more dell’approvazione delle modifiche agli studi di settore in argomento, a dover predisporre i dati contabili applicando il principio della competenza, viene già in questa sede prevista la compilazione dei modelli secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito previste all’articolo 66 del TUIR .

Si ricorda che il nuovo testo dell’art. 66 del Tuir prevede che la determinazione del reddito d’impresa, per le imprese minori in contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. Tale reddito subirà poi delle rettifiche per alcuni costi e ricavi che seguiranno ancora la competenza (plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti).

In allegato il testo del Provvedimento.