Autonoma organizzazione ai fini irap: non verificabile con l’interpello

La verifica della sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, come nel caso prospettato dal medico istante, non può essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello essendo, invece, necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell'attività svolta attraverso un esame fattuale, non esperibile nell'ambito dell'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 28 settembre 2016 n. 82/E.

L’istanza è stata formulata da un medico in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nella quale ha dichiarato che la propria attività è svolta in assenza di elementi di organizzazione, in quanto non si avvale di personale dipendente o assimilato e utilizza beni strumentali di modesta entità, e che la disponibilità del proprio studio "risponde alle caratteristiche indicate dall'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale".

Per questi motivi il medico stesso ritiene non sussistere l'autonoma organizzazione e, quindi, di non essere soggetto passivo ai fini dell'IRAP con conseguente esonero dai relativi obblighi dichiarativi e di versamento.

Secondo l’Agenzia delle Entrate la verifica della sussistenza di un'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, come nel caso prospettato dall'istante, non può, quindi essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello, specificando che, come richiamato nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156 del 2015, vengono escluse dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate "da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; in altre parole si tratta di tutte quelle fattispecie in cui, più che rilevare l'aspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto)".

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