Autotrasportatori 2018: il MEF pubblica le agevolazioni fiscali

Dopo due settimane dalla scadenza del termine del pagamento IRPEF del 2 luglio, è arrivato il comunicato annuale delle Entrate/MEF per gli auototrasportatori.  Come ogni anno, gli importi rigurdano le deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi

  • in contabilità semplificata
  • in ordinaria per opzione (non quelli in ordinaria per obbligo). .

Molte le strette alle deduzioni. In particolare, il comunicato stampa del MEF (Ministero Economia e Finanza) di ieri, 16 luglio 2018, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore

  • oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
  • all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35%  di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Per quanto riguarda il recupero del contributo al Ssn (Servizio Sanitario Nazionale) le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

Infine, con specifico riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2018, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44
  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.