Bonus psicologico 2023: le risorse salgono a 10 milioni

Pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi.

Tra le novità inserite nella conversione in legge vi è il potenziamento del bonus psicologico.

Nel dettaglio, aumenta da 5 a 10 milioni di euro l'importo previsto per questo bonus che, nato durante la Pandemia da covid, è divenuto ora una misura strutturale.

Resta invariata, invece, la cifra messa a disposizione per il 2024 pari a 8 milioni. 

Ricordiamo che con un comunicato stampa del 23 novembre il Ministero della salute informava della firma del decreto attuativo (il cui testo non è ancora disponibile) per il bonus psicologico 2023.

Dalle parole del ministro si apprendeva che: “(…) firmato il decreto ministeriale per l’erogazione del bonus psicologo per l’anno 2023. Dopo la sperimentazione del bonus durante la pandemia, questo governo ha voluto rendere strutturale questa misura ed ha aumentato l’importo massimo del contributo che i cittadini potranno richiedere all’Inps”

Il decreto ministeriale prevede il riparto tra le Regioni di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dal 2024. 

I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. 

Bonus psicologico 2023: le regole nel decreto attuativo

L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto (il cui testo non è ancora disponibile) in un massimo di:

  • 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 
  • 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 
  • 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta) 

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 538, della legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche testuali all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, volte a stabilire la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, ivi previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.

Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta 

Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è ilContributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” per sostenere le persone in condizione di:

  • ansia;
  • stress;
  • depressione;
  • fragilità psicologica.

Si rivolge a tutte quelle persone che:

  • hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
  • vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta

Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.

In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.

Il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3.

Sono state emanate le disposizioni attuative per l’annualità 2022 con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:

  • 5 milioni di euro per il 2023;
  • 8 milioni di euro a partire dal 2024.

Attenzione, il decreto di cui si tratta deve essere ancora pubblicato e per l'operatività del bonus 2023, occorre attendere anche la circolare INPS con le istruzioni operative.