Bonus registratori di cassa: ecco il codice tributo

Dopo la pubblicazione del Provvedimento contenente le regole per il funzionamento del credito d'imposta per i registratori di cassa, con la Risoluzione 33 del 1 marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per fruirne correttamente.

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stato previsto la concessione di un contributo ai suddetti esercenti pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di

  • 250 euro in caso di acquisto
  • 50 euro in caso di adattamento

per ogni strumento. Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di ieri ha chiarito che ai fini dell’utilizzo incompensazione del credito d’imposta di cui trattasi, i soggetti titolari di partita IVA sono  tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Pertanto è stato istituito il codice tributo: 

“6899” denominato “Credito d’imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumen ti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”

 In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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