Bonus ricerca e sviluppo 2018 con tre medie di raffronto

Non trova pace il bonus per ricerca e sviluppo, che è stato modificato anche dal decreto dignità. Questa modifica normativa ha portato alla presenza di tre medie di raffronto diverse per il calcolo del bonus ricerca e sviluppo in merito al triennio 2012-2014. Ci sono infatti:

  • la media rilevante per i periodi di imposta 2015 2016, sulla base delle modalità di calcolo previste dalla normativa ordinaria,
  • la media rilevante per il peirodo d'imposta 2017, sulla base delle novità introdotte dalla Legge 232/2016 per la quale il beneficio era di spettanza anche per le imprese residenti che eseguivano attività di ricerca e sviluppo a seguito della stipula di contratti di commissione con imprese residenti nell'Ue o See, ovvero negli Stati con il quale c'è lo scambio di informazioni.
  • la media rilevante per il periodo d'imposta 2018 sulla base delle novità introdotte dal decreto dignità.

L'articolo 8 del decreto dignità (Dl 87/2018 convertito con modifcicazioni dalla Legge 96/2018) ha previsto che, ai fini della disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo  non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei seguenti beni immateriali (di cui al comma 6, lett. d) art. 3 D.l. 145/2013):

  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne
  • derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo .

Si considerano imprese appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del C.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (art. 5 comma 5 TUIR

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la nuova disposizione ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (quindi dal 2018), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.