Buoni pasto: chiarimenti sull’utilizzo cumulativo

L’Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d, D.M. 122/2017, non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente . Ricordiamo che il limite è fissato a5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dall’articolo 51, comma 2, lettera c, Tuir. L'Agenzia specifica che "Invero, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto, di conseguenza, alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati."

In sostanza il datore di lavoro è tenuto solo a verificare il rispetto dei limiti di esenzione facendo unicamente riferimento al valore facciale di ciascun buono.

Ricordiamo che la disciplina sui buoni pasto è stata modificata dal  Decreto n. 122 2017   del Ministero dello Sviluppo Economico sLa principale è la possibilità di utilizzare per la spesa al supermercato un massimo di 8 buoni, procedura già ampiamente utilizzata ma ufficialmente finora non permessa dalla normativa.

In primo luogo il decreto chiarisce quali sono gli esercizi presso i quali possono essere utilizzati ovvero dove puo essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, e cioè:

  •         negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ( BAR E  RISTORANTI) ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
  •         nelle mense aziendali;
  •         negli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica,(MERCATI E SUPERMERCATI)  dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
  •         nei locali di produzione  dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443( SPACCI AZIENDALI);
  •         la vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola;
  •        nelle  attività di Agriturismo;
  •         nelle attività di Ittiturismo;
  •         in  locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale  in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari

Attraverso l’art. 4 del Decreto vengono  elencate le principali caratteristiche dei buoni pasto che consentono al  lavoratore di ricevere un servizio sostitutivo della mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso.

Viene inoltre espressamente previsto che:

  •     i buoni pasto sono utilizzati  da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;
  •     possono essere utilizzati anche dai collaboratori
  •     non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro.

 

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