Cambia l’irpef: oggi il Governo discute un nuovo Dlgs

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe discutere oggi in esame preliminare uno schema di DLgs. di revisione dei regimi Irpef e Ires.

Non risulta ancora l'ordine del giorno della riunione governativa, ma viene diffusa la bozza del provvedimento

con cui prenderebbe il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi di:

  • lavoro autonomo e dipendente,
  • agrari e diversi,
  • d’impresa.

Come sottolineato ieri 22 aprile dal Vice Ministro Leo: “Il provvedimento è ancora oggetto di revisione da parte degli uffici competenti” 

Ma vediamo alcune delle novità per l'Irpef del lavoro autonomo.

Sui redditi da lavoro dipendente puoi leggere Revisione IRPEF dipendenti: bonus 80 euro , premi e altre novità

Riforma Fiscale: le novità per il lavoro autonomo

Per quanto riguarda il lavoro autonomo si vuole introdurre una nozione onnicomprensiva del reddito.

Il nuovo art 54 del TUIR prevedrebbe che:

  • Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. 
  • Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. 
  • Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: 
    • a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; 
    • b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; 
    • c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
  • Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. 

Inoltre sinteticamente:

  • verrebbe prevista la deducibilità per quote di ammortamento dei beni immateriali,
  • si introdurrebbe il regime di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e di riorganizzazione che coinvolgono studi professionali.

Si attende il CdM di oggi con maggiori e ulteriori commenti dall'Esecutivo.