Carta sconti ai dipendenti: non produce reddito imponibile se…

Gli sconti ai dipendenti sui beni aziendali, anche tramite fidelity card,  non producono imponibile se danno un vantaggio economico corrispondente a quello della comune pratica commerciale. Lo ha affermato l' Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 221 del 29 marzo 2021 (allegato qui sotto) .

Il caso era stato sottoposto da una azienda produttrice di abbigliamento che offre ai dipendenti nell’intento di coinvolgerli nel rafforzamento del brand   una card sconto per l’acquisto dei  propri prodotti   e chiedeva conferma del corretto trattamento fiscale

 La card garantisce uno sconto pari al 25% sul prezzo di vendita finale, analogo a quello adottato nelle campagne di sconto  ma inferiore a quello accordato ai titolari di negozi in franchising e comunque maggiore del prezzo di costo dei beni. E' una carta personale non cedibile e non comulabile con altri sconti.

Il contribuente chiedeva quindi se se tale carta producesse un compenso imponibile soggetto a ritenuta d’acconto art 23 DPR 600 1973  oppure sia da considerare irrilevante,   data la finalità di incentivo  al rafforzamento del senso di appartenenza all'azienda da parte del personale e anche per un possibile potenziamento commerciale dell'impresa.

L’Agenzia  da parere positivo sulla non imponibilità  pur trascurando la motivazione  fornita dall’azienda. Piu semplicemente si concentra invece sulla valutazione della  rilevanza dello sconto praticato  in base alle regole ordinarie che governano la categoria reddituale e del  principio di onnicomprensività enunciato dall'articolo 51, comma 1, del Tuir (cfr. risoluzione 29 maggio 2009, n. 137/E).

Per quanto riguarda i compensi in natura , quali  vanno considerati  i beni e i servizi aziendali garantiti ai dipendenti,  va verificato infatti  lo specifico  “valore" da attribuire a tali beni . Se, come in questo caso  si tratta del valore comune , ovvero  vengono ceduti  al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda   con gli “sconti d'uso",  ovvero al prezzo praticato  sulla base di convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, il vantaggio economico "non si configura come corrispettivo simbolico che maschera l'erogazione di una retribuzione".  

Viene anche sottolineato il fatto che lo sconto praticato ai dipendenti non supera quello applicato, in alcuni periodi dell'anno, agli altri clienti e non può essere cumulato con altre iniziative.

Per questo l’agenzia non rileva  alcuno "sconto" fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato  appunto che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso.

Aggiunge infine che  il fatto che lo sconto sia  riconosciuto al dipendente attraverso  una "card sconto",  non ha alcuna rilevanza,  in quanto si tratta di “un mero strumento tecnico” attraverso il quale viene assicurata praticamente l’agevolazione.

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