Cessione dei crediti di imposta: le regole nel Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale   n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ord. n. 21entrato in vigore ieri 19 maggio prevede all’art 122 una sintesi delle modalità di utilizzo dei crediti di imposta anti covid previsti in queste settimane dai vari decreti e utili a fronteggiare la crisi di liquidità di imprese e lavoratori autonomi.

L’art 122 rubricato “Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19” stabilisce che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni suddette si applicano ai seguenti crediti:

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/97 e ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno NON può essere utilizzata negli anni successivi, e NON può essere richiesta a rimborso.

I poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari restano validi e si specifica che i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quando spettante per il credito.

Un  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni e cioè entro il 18 giugno, detterà le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

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