Cessione ecobonus: ecco come compilare il modello

A fine luglio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento sulle nuove regole della cessione dell'ecobonus dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita (DL 34/2019). Lo stesso Provvedimento ha approvato anche il modello di comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari e le relative istruzioni. 

In merito alla compilazione del modello, nella sezione “Dati del richiedente” devono essere indicati

  • il codice fiscale
  • i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione per gli interventi di efficienza energetica o rischio sismico che ha effettuato l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Nella sezione “Dati relativi al rappresentante” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Questa sezione deve essere compilata solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d’imposta. Il richiedente deve indicare, in luogo alla detrazione d’imposta, l’opzione che intende esercitare, barrando una sola delle caselle nella sezione “Tipologia di opzione”.

Nella sezione “Tipologia di intervento” deve essere indicato l’intervento di efficienza energetica o rischio sismico effettuato dal soggetto richiedente. In questa sezione può essere barrata una sola casella. Se il contribuente ha effettuato nello stesso anno tipologie diverse di interventi tra quelli indicati nel modello e ha effettuato l’opzione per ciascun intervento deve compilare un modello per ogni intervento effettuato. L’opzione per la cessione del credito è possibile solo per gli interventi indicati dal punto 1 al punto 11 e ai punti 15 e 16 della sezione “Tipologia di intervento”, mentre l’opzione per il contributo sotto forma di sconto è esercitabile per tutti gli interventi indicati nel modello, tranne che per quelli di cui al punto 11. In questa sezione devono essere indicati, inoltre, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) e l’anno di sostenimento della spesa.

Nella sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento indicato nella sezione “Tipologia di intervento”, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita.

Nella sezione “Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto” da compilare solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte degli stessi, devono essere indicati la denominazione e il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre. Nel campo “Tipologia del cessionario”, da compilare solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento o il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, ad esempio persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Solo i contribuenti che ricadono nella “No tax area”, ossia i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e altri redditi, di cui all’art. 13 del TUIR, possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. In tal caso devono indicare il codice 2 nella casella “Tipologia del cessionario”.

La sezione “Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari” deve essere compilata solo dai contribuenti che, oltre ad aver optato per la cessione del credito, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadevano nella cosiddetta “No tax area”, barrando l’apposita casella al fine di dichiarare che si trovano in tale condizione.