Codici tributo F24 per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti

Il modello F24 apre alla sostitutiva sui finanziamenti dovuta dagli enti che effettuano le relative operazioni, come le banche che erogano credito a medio e lungo termine. La novità è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri, che, estende l’utilizzo del modello unificato anche all’imposta sostitutiva dovuta, in via opzionale, al posto delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso in termini di semplificazione degli adempimenti.
Il passaggio del testimone dalla vecchia alla nuova modalità di pagamento sarà graduale: fino al 31 dicembre 2017, infatti, sarà possibile versare l’imposta sostitutiva sui finanziamenti anche tramite il modello F23, mentre dal 1° gennaio 2018 scatterà l’obbligo di utilizzare esclusivamente il modello F24.

Inoltre, con la risoluzione n. 49/E di ieri sono stati istituiti i nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 sia per versare l’imposta, i relativi interessi e sanzioni da ravvedimento, sia per versare le somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici. In particolare i codici sono i seguenti:

  • 1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – ACCONTO ”;
  • 1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – SALDO”;
  • 1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento;
  • 1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di erogazione dei finanziamenti, nel formato “AAAA”.
Esclusivamente per il codice “1545”, il campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to” è valorizzato con il numero della rata di acconto nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata di acconto in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate di acconto (ad esempio, “0102” nel caso di pagamento della prima di 2 rate di acconto).
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • A193” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – IMPOSTA”;
  • A194” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – SANZIONE”;
  • A195” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 – Avviso di liquidazione dell’imposta – INTERESSI”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Si precisa che, per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.