Compensazione credito dichiarazione IVA 2018: ecco a cosa prestare attenzione

Entro il 30 aprile deve essere presentata la dichiarazione IVA 2018. Se dalla dichiarazione annuale risulta un saldo di Iva a credito, il contribuente potrà come sempre, scegliere tra:

  • riportare il credito Iva nell’anno successivo per usarlo in detrazione dell’eventuale debito d’imposta scaturente dalle liquidazioni periodiche successive (c.d. compensazione “verticale” o “interna”) in tal caso occorrerà valorizzare il rigo VX5 del modello di dichiarazione IVA.
  • destinare l’eccedenza di credito Iva alla compensazione con altri tributi, contributi e premi tramite il modello F24 (c.d. compensazione “orizzontale” o “esterna”). In questo caso oltre ad essere indicato l’importo al rigo VX5 per l’anno in corso, si valorizza l’importo totale delle compensazioni effettuate nel rigo VL 9 che sono però relative all’utilizzo del credito IVA formatosi l’anno precedente.
  • richiedere il rimborso del credito Iva, se ricorrono i presupposti; in tal caso, occorrerà valorizzare il rigo VX4 e seguenti.

Un aspetto a cui prestare attenzione è la possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale il residuo del credito IVA 2016 emergente dalla dichiarazione IVA 2017. Infatti la cd. manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) ha abbassato a 5.000 euro il limite massimo entro cui effettuare la compensazione orizzontale del credito IVA senza obbligo di visto di conformità o la sottoscrizione di chi effettua la revisione.
Pertanto:

  • credito IVA 2016 presente nella dichiarazione IVA 2017: limite per la compensazione di 15.000 euro
  • credito IVA 2017 presente nella dichiarazione IVA 2018: limite per la compensazione orizzontale di 5.000 euro.

Nel caso residui ancora un credito 2016, al momento della presentazione della dichiarazione IVA 2018 l’importo confluirebbe nel credito IVA 2017, rilevante ai fini del computo dei 5.000 euro. In questi casi può essere utile per il contribuente utilizzare l’importo precedentemente alla presentazione del modello così da non ricadere nell’obbligo di presentazione del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore.