Compilazione fattura elettronica: chiarimenti delle Entrate nelle FAQ

Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica. Nelle FAQ recentemente pubblicate, le Entrate hanno risolto alcuni dubbi in merito alla compilazione della fattura elettronica. I quesiti riguardano le lettere d'intento degli esportatori abituali, fatture fuori campo IVA, partita IVA inesistente, merce mai acquistata e altre casistiche.

E' necessario indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta? Si, la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. L’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura. Se si utilizza una delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”.


Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva? Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. E' possibile in ogni caso gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente indicando il "codice natura" “N2”.

 

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura? Le due ipotesi vanno distinte, infatti

  • nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme
  • nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata o un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali.

 

Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare? Nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

 

E' possibile usare i moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate? Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI, a meno che non rientrino tra i soggetti esonerati.

 

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura? Le due ipotesi vanno distinte, infatti

  • nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme
  • nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata o un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali.